Accollo del debito da parte dei soci e sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR (Cass. civ. Sez. 5 n. 22344 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sopravvenienze attive, la rinuncia del socio al credito verso la società non genera ricavi ex art. 88, comma 4, d.P.R. n. 917/1986, ma tale neutralità fiscale non si estende all’ipotesi in cui il socio, accollandosi il debito della società verso un terzo fornitore, estingua un’obbligazione sociale nei confronti di un soggetto esterno: in questo caso si realizza una sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, tassabile in capo alla società per l’importo del debito estinto.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2007 e 2010, recuperando a tassazione, tra l’altro, una somma di oltre tre milioni di euro qualificata come sopravvenienza attiva. L’Ufficio contestava l’operazione con cui i due soci si erano accollati il debito della società verso un terzo fornitore, estinguendolo, e avevano poi contabilizzato l’operazione come rinuncia a un proprio credito verso la società, così da renderla fiscalmente neutra.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della società, che veniva poi integralmente accolto nel giudizio di appello, conclusosi con una prima sentenza della Commissione Tributaria Regionale dichiarata inammissibile. A seguito di cassazione con rinvio, la CTR, in sede di giudizio riassunto, rigettava l’appello dell’Agenzia, escludendo la sussistenza di una sopravvenienza attiva. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, sia con riferimento all’anno 2010 sia con riguardo alla questione delle sopravvenienze dell’anno 2007. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per la parte relativa all’anno 2010: il contrasto tra motivazione e dispositivo, infatti, determina la nullità solo quando incide sulla conoscibilità della statuizione, mentre nella specie la volontà della CTR di accogliere l’appello era chiara e l’Ufficio non aveva interesse a lamentare un vizio che non lo ledeva. Per l’anno 2007 il motivo è stato invece ritenuto infondato, essendo la motivazione della sentenza impugnata coerente con il rigetto dell’appello.
Il secondo motivo ha riguardato la violazione dell’art. 88, commi 1 e 4, d.P.R. n. 917/1986, ed è stato ritenuto fondato. I soci, accollandosi il debito della società verso il fornitore terzo e rinunciando al credito di regresso, avevano realizzato un’operazione che la CTR aveva considerato fiscalmente neutra ai sensi del comma 4, che esclude la sopravvenienza per le rinunce dei soci ai crediti verso la società.
La Corte ha chiarito che tale neutralità non opera quando all’estinzione del debito del socio verso la società si aggiunge l’estinzione del debito della società verso il terzo fornitore: in tal caso si verifica un arricchimento patrimoniale della società, che vede eliminata una passività verso un soggetto esterno, realizzandosi pienamente una sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917/1986.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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