Danni da fauna selvatica nel Parco nazionale: legittimazione passiva (Cass. civ. Sez. III n. 14951 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all’interno di un Parco nazionale, la legittimazione passiva rispetto all’azione risarcitoria del danneggiato compete all’ente Parco e non alla Regione. L’ente Parco è ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente, cui la legge n. 394 del 1991 riserva la funzione di controllo sulla fauna selvatica, quale lex specialis rispetto alle competenze generali della Regione. I compiti regionali di tutela della fauna e di selezione ecologica attengono a finalità diverse dal controllo dei danni che la fauna può causare e non fondano la legittimazione passiva. Accertata la legittimazione dell’ente Parco, resta assorbita la questione del titolo della responsabilità.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito nei confronti della Regione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito dell’investimento di un cinghiale, che aveva improvvisamente attraversato la strada all’interno di un parco nazionale. Il giudice di pace ha accolto la domanda e condannato la Regione al risarcimento.
Su appello della Regione, il tribunale ha riformato la decisione, osservando che l’animale era fuggito dal parco nazionale e che la responsabilità dell’incidente doveva ascriversi all’ente Parco, al quale la legge affida la responsabilità della fauna selvatica che vive al suo interno. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ., nonché della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Sostiene che la legittimata passiva non possa che essere la Regione, alla quale la legge attribuisce il controllo della fauna e l’obbligo di selezione ecologica, e che la responsabilità per il danno da fauna selvatica vada ricondotta all’art. 2052 cod. civ., non all’art. 2043 cod. civ. come ritenuto dal tribunale.
La Corte ritiene il motivo infondato. Riconosce che, in generale, è la Regione a essere passivamente legittimata per le azioni di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. Osserva tuttavia che questa regola generale è derogata nei casi in cui una legge speciale stabilisca la responsabilità in capo ad altri soggetti.
È quanto avviene, secondo la Corte, nel caso del parco nazionale. Viene ribadito l’orientamento secondo cui, in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all’interno di un Parco nazionale, ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente, la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 cod. civ. compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale la legge n. 394 del 1991 riserva la funzione di controllo sulla fauna selvatica, costituente lex specialis rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della legge n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione in materia.
La Corte esclude che assumano rilievo i compiti generali della Regione di tutela della fauna e di selezione ecologica, poiché tali compiti attengono a finalità diverse dal controllo dei danni che la fauna selvatica può causare e mirano piuttosto al contenimento della fauna per altri fini. Resta fermo il principio secondo cui, qualora i compiti di prevenzione siano affidati a un particolare ente, è quest’ultimo a doversi ritenere responsabile del danno.
Accertata la legittimazione passiva dell’ente Parco e non della Regione, la Corte dichiara irrilevante l’ulteriore questione del titolo della responsabilità, se rinvenibile nell’art. 2043 anziché nell’art. 2052 cod. civ., questione che dovrà porsi rispetto al soggetto effettivamente legittimato. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione dei mutamenti di giurisprudenza e della difficoltà di individuare il soggetto passivamente legittimato.
Nota della Redazione
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