Contributo unificato e anticipazioni forfettarie: restituzione implicita nella condanna alle spese (Cass. civ. Sez. II n. 2615 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il provvedimento giudiziale che condanni la parte soccombente e non contenga alcun riferimento alla somma versata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato deve intendersi esteso implicitamente anche alla restituzione di tale somma. Il contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un’obbligazione ex lege di importo predeterminato che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, sicché la relativa statuizione può essere azionata quale titolo esecutivo per ripetere quanto versato. Analoghe considerazioni valgono per il rimborso forfettario delle spese generali e per le anticipazioni forfettarie. Ne consegue la carenza di interesse a impugnare una decisione che abbia riconosciuto siffatta restituzione.

Il Fatto

Un avvocato aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Roma la condanna di una compagnia assicurativa al rimborso dell’imposta di registro dell’ordinanza di assegnazione emessa in una procedura di pignoramento presso terzi, oltre a spese e compenso. Il professionista impugnava la pronuncia dinanzi al Tribunale limitatamente al rigetto della domanda di pagamento di una somma pari al contributo unificato e alle anticipazioni forfettarie, invocando l’art. 95 cod. proc. civ. e il principio che pone a carico del debitore esecutato le spese del creditore procedente.

Il Tribunale dichiarava il gravame inammissibile per due ragioni autonome: la sentenza era stata emessa secondo equità ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. civ. e i motivi non rientravano nelle ipotesi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ.; inoltre difettava l’interesse ad agire, poiché contributo e anticipazioni sono obbligazioni ex lege ripetibili direttamente in forza del titolo esecutivo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il secondo motivo, concernente l’interesse ad agire. Sul tema del pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie la Corte richiama il principio consolidato secondo cui il provvedimento di condanna alle spese, privo di riferimento alla somma versata dalla parte vittoriosa, si intende esteso implicitamente anche alla restituzione di tale somma.

Il fondamento è che il contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, è obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese. La statuizione è quindi azionabile quale titolo esecutivo per ottenere la ripetizione di quanto versato. A sostegno sono citate Cass. Sez. I n. 18529 del 10.07.2019, Cass. Sez. VI-3 n. 23830 del 20.11.2015 e, per il giudizio amministrativo, Cass. Sez. III n. 38943 del 07.12.2021. Analoghe considerazioni valgono per il rimborso forfettario delle spese generali, richiamando Cass. Sez. I n. 13693 del 30.05.2018.

Chiarita l’infondatezza della censura relativa alla seconda ratio decidendi, la Corte ne trae la conseguenza sull’ammissibilità del primo motivo. La decisione impugnata si fonda su due ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla: la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative all’altra, che non potrebbero condurre alla cassazione della decisione.

Il riferimento è a Cass. Sez. V n. 11493 dell’11.05.2018 e a Cass. n. 2108 del 2012. Il ricorso è pertanto rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza e condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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