Ricorso inammissibile se critica l’interpretazione senza indicare i parametri ermeneutici (Cass. civ. Sez. I n. 14996 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’interpretazione del contratto operata dal giudice di merito deve indicare in modo puntuale i parametri ermeneutici asseritamente disattesi e riprodurre, o quantomeno collocare con precisione, gli atti su cui fonda la censura, in ossequio al requisito di specificità dei motivi e al principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La censura non può risolversi nella mera contrapposizione di una differente lettura del contratto, né nell’asserita illogicità o apparenza della motivazione, poiché l’eventuale error in procedendo rileva indipendentemente dalla logicità della motivazione sul punto. L’omesso esame di una questione interpretativa non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riguardando tale norma i soli fatti storici e non le deduzioni difensive o i profili ermeneutici.
Il Fatto
Un Comune ha chiesto e ottenuto, con due decreti ingiuntivi, il pagamento di somme dovute da una società acquedottistica a titolo di indennità periodiche per la captazione dell’acqua di un fiume, relative a più annualità. Il titolo della pretesa era un atto di conciliazione intercorso tra le parti dinanzi al Commissario per il riordino degli Usi Civici, poi confermato da una scrittura privata di ricognizione e dilazione del debito.
Le opposizioni proposte dalla società sono state rigettate in primo grado e, in appello, la Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e delle norme del r.d. n. 1775/1933 in materia di acque pubbliche, sostenendo che la controversia appartenesse alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e che la corte di merito avesse travisato la natura dell’atto, qualificando come indennizzo quello che nel testo era indicato come canone idrico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, rilevandone l’inammissibilità. Sotto il profilo della competenza, ha osservato che la censura si risolveva in un generico richiamo all’illogicità e all’apparenza della motivazione, mentre l’eventuale error in procedendo va denunciato a prescindere dalla logicità della motivazione, non potendosi prospettare come omessa motivazione.
Nel merito, la corte d’appello aveva esplicitato che la pretesa trovava fondamento in un titolo negoziale, diretto non a regolare un canone concessorio ma a indennizzare il Comune per i danni connessi alle illecite captazioni. Tale affermazione è stata ritenuta in linea con un precedente della stessa Corte, reso in un giudizio scaturito da regolamento facoltativo di competenza sul medesimo rapporto di durata.
La Corte ha poi richiamato il duplice onere imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. a chi deduca l’erronea valutazione di un documento: produrlo e indicarne contenuto e collocazione nel fascicolo. La ricorrente non aveva riprodotto il testo dell’atto di conciliazione né indicato dove si trovasse.
Quanto alle censure interpretative, la Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto è indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente non aveva indicato compiutamente i parametri ermeneutici asseritamente disattesi, limitandosi a contrapporre una diversa lettura.
La Corte ha infine precisato che l’omesso esame di una questione interpretativa non costituisce fatto decisivo, rientrando in tale nozione solo gli elementi fattuali e non quelli interpretativi, e che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è invocabile quando la sentenza d’appello confermi integralmente quella di primo grado, in forza dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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