Divisione ereditaria di immobile abusivo e condizione dell’azione (Cass. civ. Sez. II n. 11437 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione ereditaria, il giudice non può disporre la divisione di un fabbricato abusivo, o di parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia o degli atti equipollenti richiesti dall’art. 46 d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 40, comma 2, legge n. 47/1985. La regolarità edilizia del fabbricato integra la condizione dell’azione di cui all’art. 713 cod. civ. sotto il profilo della possibilità giuridica, e il suo difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L’improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 cod. proc. civ. va invece esclusa quando il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità all’originale della copia analogica depositata dal ricorrente, restando sanato per raggiungimento dello scopo il vizio nei suoi confronti.

Il Fatto

Alla morte del de cuius, avvenuta ab intestato, si apre la successione con concorso del coniuge superstite e di due figlie. Insorge controversia sulla divisione del compendio ereditario, costituito da un villino con pertinenze e terreno circostante, sito in Roma.

Il Tribunale di Roma, all’esito di una CTU estimativa, attribuisce l’immobile, ritenuto indivisibile, al coniuge superstite, riconosce il diritto di abitazione sul villino e fissa i conguagli in denaro in favore delle figlie. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3735/2018, accoglie parzialmente l’appello del coniuge, riduce i conguagli e dichiara inammissibile l’intervento del difensore distrattario. Il coniuge superstite ricorre in cassazione; gli eredi di una delle figlie, nel frattempo deceduta, propongono ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina la procedibilità del ricorso principale. Il difensore della ricorrente aveva depositato, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione a mezzo PEC, solo le copie analogiche del ricorso relative ad alcune parti, senza l’attestazione di conformità agli originali telematici prescritta dall’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994, e solo tardivamente, dopo l’adunanza camerale, aveva integrato la documentazione mancante.

Richiamando l’orientamento più recente, la Corte osserva che l’improcedibilità è esclusa quando il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli, potendo verificare telematicamente la firma digitale. Viceversa, ove il destinatario rimanga solo intimato, o disconosca la conformità, il ricorrente deve depositare l’asseverazione sino all’udienza di discussione. Nel caso concreto, gli eredi della controricorrente non avevano disconosciuto la conformità, sanandosi il vizio per raggiungimento dello scopo; ma per gli intimati, e per la notifica alla figlia rimasta intimata, l’attestazione tardiva non sana il vizio. Il ricorso principale è pertanto dichiarato improcedibile.

Il ricorso incidentale, ritualmente notificato e depositato con l’asseverazione di conformità, è invece procedibile e ammissibile. Esso investe la questione della divisibilità del compendio ereditario sotto il profilo della presenza di manufatti abusivi, questione non affrontata dai giudici di merito e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, attenendo a un interesse pubblico e integrando il difetto di una condizione dell’azione.

La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 25021 del 2019, che, superando il precedente orientamento, ha affermato che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio o il suo mancato esame sono rilevabili d’ufficio, e che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla sanzione di nullità prevista dall’art. 46 d.P.R. n. 380/2001.

Dalla CTU acquisita emerge che il villino è privo della regolarità urbanistico-edilizia: gli ampliamenti realizzati nel 2003 e nel 2007 non hanno ottenuto la concessione in sanatoria, e le pertinenze non sono state oggetto di alcuna pratica di regolarizzazione. Difetta dunque, allo stato, la possibilità giuridica della divisione dell’intero compendio. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che valuterà anche l’eventuale ammissibilità di una divisione parziale e i sopravvenuti sviluppi della condizione urbanistica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *