Cessione del credito senza corrispettivo non è nulla (Cass. civ. Sez. III n. 17258 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata previsione di un corrispettivo in una cessione del credito non comporta nullità del contratto per difetto di un elemento essenziale, poiché la cessione è atto a causa variabile e può essere conclusa anche a scopo di liberalità. L’assenza del corrispettivo depone semmai per una causa diversa da quella onerosa, non per l’invalidità. Il divieto di presunzioni di cui all’art. 2729 cod. civ., nei casi in cui non è ammessa la prova testimoniale, impedisce di superare il dato letterale del contratto per dimostrare patti aggiunti o contrari, anteriori o contemporanei. La causa concreta è risultato dell’interpretazione del contratto, non suo presupposto, e un eventuale squilibrio delle prestazioni può rilevare ai fini della risoluzione, non della nullità.

Il Fatto

Una società, poi ammessa al concordato preventivo, era creditrice di un’altra società per una somma di denaro, parte della quale ceduta a una banca. Per converso, la stessa società era debitrice verso un terzo, che aveva ceduto il proprio credito alla società sua debitrice. Per effetto di queste cessioni incrociate, la società originariamente debitrice divenne creditrice e pretese il pagamento del residuo dalla società poi in concordato.

Quest’ultima agì in giudizio per privare di efficacia la cessione, proponendo in via principale la revocatoria dell’atto e, in subordine, la simulazione dello stesso, deducendo il collegamento tra cedente e cessionaria. Il Tribunale di Venezia e, in appello, la Corte d’appello di Venezia rigettarono le domande. La società ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697 e 2729 cod. civ., sostenendo la nullità della cessione per mancanza del prezzo. La tesi, già respinta in appello, muove dalla premessa che la mera indicazione di un corrispettivo non basti a integrare l’accordo sull’oggetto, potendosi desumere da indizi la sua mancata pattuizione.

La Corte giudica il motivo infondato. Anzitutto, la mancata previsione del corrispettivo non incide sulla validità della cessione: essa è atto a causa variabile e può essere conclusa a scopo di liberalità, cosicché l’assenza del prezzo depone per una causa diversa da quella onerosa. In secondo luogo, il corrispettivo risulta espressamente previsto nel contratto e pacifico tra le parti.

La ricorrente invoca così l’uso della prova presuntiva per superare il dato letterale, ma tale operazione è impedita dall’art. 2729 cod. civ., che vieta il ricorso alle presunzioni nei casi in cui non è ammessa la prova testimoniale, ossia per dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto del documento.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, analogamente, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697 e 1260 cod. civ., sostenendo che il mancato pagamento del prezzo rivelerebbe la mancanza della causa concreta, con conseguente nullità. La Corte respinge anche questa censura: la tesi si risolve in una petizione di principio, poiché la causa concreta è il risultato dell’interpretazione del contratto, non il suo presupposto. Se dall’interpretazione emerge l’esclusione del corrispettivo, lo scopo concreto è di liberalità e una causa sussiste.

La Corte esclude inoltre che lo squilibrio economico derivante dalla compensazione possa incidere sulla causa: il debito finale non è effetto della cessione, ma della compensazione verso un soggetto estraneo alla cessione. Un’eventuale non equivalenza delle prestazioni può semmai rilevare ai fini della risoluzione, non della nullità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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