Saldo negativo di conto estinto e onere probatorio della banca (Cass. civ. Sez. I n. 15177 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti bancari di conto corrente, l’estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e non impone alla banca alcun obbligo probatorio aggiuntivo. Solo a fronte di una specifica contestazione del correntista in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario scatta l’obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale. La contestazione del correntista e dei fideiussori è tempestiva se proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., trattandosi di eccezione conseguenziale e di fatti secondari, tanto più quando la banca non abbia ancora integrato le produzioni documentali sul conto principale.
Il Fatto
Alcuni fideiussori di una società correntista hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca per l’importo di € 853.230,34, oltre interessi, richiesto in forza dello scoperto di un conto corrente e di un conto anticipi.
Gli opponenti hanno eccepito l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità della relativa clausola, la non debenza delle commissioni di massimo scoperto e delle ulteriori poste addebitate. Il Tribunale ha revocato il decreto e, dopo consulenza contabile, ha condannato i fideiussori al pagamento di complessivi € 190.000,00 e € 679.263,37. La Corte d’appello, rinnovata la c.t.u., ha accolto il gravame e respinto le domande della banca, ritenendo che l’onere probatorio incombesse su di essa, attrice sostanziale, che non aveva prodotto i contratti e gli estratti conto dei conti chiusi i cui saldi negativi erano confluiti nel conto azionato. Ha quindi aderito al calcolo che eliminava l’effetto anatocistico, pervenendo a un saldo favorevole al correntista.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione affronta anzitutto due questioni processuali. Quanto al decesso di una degli intimati, avvenuto nel corso del giudizio di secondo grado e non dichiarato dal difensore, la Corte richiama il principio di ultrattività del mandato difensivo: la notificazione del ricorso presso il procuratore costituito è valida e il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti di tutte le parti processuali. Quanto alla procura speciale, la sua collocazione su foglio separato e la mancata notificazione con il ricorso non determinano l’inammissibilità, poiché rileva la presenza della procura nell’atto originale.
La Corte precisa poi che la contestazione del potere rappresentativo di chi ha conferito la procura deve essere proposta con il controricorso e non con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: nel rito camerale lo sfalsamento dei termini non consente alla controparte di replicare. La contestazione tardiva esonera la ricorrente dall’onere di produrre l’atto legittimante.
Nel merito, la Corte richiama il principio già affermato da Sez. I n. 15601 del 16.5.2022, muovendo dal rilievo che la completezza dell’estratto conto non significa necessariamente veridicità. La posta negativa iniziale, come tutte le poste, è contestabile: se la contestazione c’è stata, scatta l’obbligo della banca di produrre gli estratti conto secondari.
Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ., è infondato. Il secondo motivo è inammissibile: le ricorrenti non dimostrano di aver prodotto gli estratti conto del conto principale con la comparsa di risposta né con la prima memoria, anzi ammettono di aver chiesto la rimessione in termini. La contestazione dei correntisti e dei fideiussori deve quindi ritenersi tempestiva, perché la banca non aveva ancora integrato le produzioni sul conto principale. Sono infondati anche i motivi sul preteso abbandono della contestazione, sulla motivazione apparente, sull’ultrapetizione e sulle omesse pronunce.
Quanto ai quattro motivi proposti dalla mandataria in proprio, condannata alle spese, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere: la mandante si era fatta carico delle spese liquidate e le aveva corrisposte. Il ricorso proposto nell’interesse della cessionaria è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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