Relata di notifica non depositata: ricorso per cassazione improcedibile (Cass. civ. Sez. I n. 20063 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. L’omessa produzione determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non sanabile dalla mancata contestazione della controricorrente. La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito. All’omissione non può supplirsi con la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ., né con la presenza della copia nel fascicolo d’ufficio.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle macchine per il riciclo di materiale plastico ha agito in giudizio contro tre società concorrenti per sentire accertare la contraffazione del proprio marchio tridimensionale di fatto, costituito dalla forma esteriore di un macchinario, e la concorrenza sleale per imitazione servile e scorrettezza professionale, con condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale di Venezia aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ha confermato la decisione, escludendo la concorrenza parassitaria sul rilievo che le conoscenze e le tecniche costruttive non erano coperte da alcuna protezione.

Avverso tale pronuncia la società attrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito con controricorso dalle controricorrenti e non dal terzo intimato. La questione decisiva si è spostata sul piano processuale: nel ricorso la ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata per impulso di parte, ma non ha depositato la relata di notifica.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato per prima la procedibilità del ricorso, assorbente rispetto ai due motivi di merito. La ricorrente aveva dedotto la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, ma dell’atto non era stata depositata copia con la corrispondente relazione, come imposto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.

Il documento indicato nell’indice come copia della sentenza notificata riguardava in realtà la sola copia della sentenza pubblicata, munita di attestazione di conformità, e non la copia con la relata. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui la dichiarazione di notificazione della sentenza attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e impegna la parte a subirne le conseguenze, facendo sorgere l’onere del deposito nel termine di legge, senza possibilità di riparare con la successiva e tardiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ. Nello stesso senso ha richiamato la precedente Cass. n. 15832 del 2021 e le più recenti Cass. nn. 14790 e 19475 del 2024.

Il difetto di procedibilità è stato rilevato d’ufficio, non potendo essere sanato dalla mancata contestazione della controricorrente: la sanzione presidia, con efficacia deterrente, il comportamento omissivo della parte che ostacola la sequenza di avvio del processo. Sul punto la Corte ha invocato le Sezioni Unite n. 9005 del 2009, n. 10648 del 2017 e n. 21349 del 2022, oltre a Cass. n. 17014 del 2024. Nella pronuncia Cass. n. 19475 del 2024 si è ribadito che la sanzione non contrasta con la difesa e il giusto processo, essendo l’adempimento preliminare e non oneroso.

La Corte ha inoltre escluso che la copia con relata fosse nella propria disponibilità o in quella dell’ufficio. La produzione da parte delle controricorrenti non consente di ritenere che l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato impedito, né che la copia sia nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello, poiché la notificazione della sentenza è frutto di autonoma iniziativa della parte e la relata non è tra gli atti inseriti nel fascicolo d’ufficio.

Infine, poiché la notifica del ricorso era avvenuta in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, era comunque decorso il termine di sessanta giorni, richiamate Cass. n. 11386 del 2019 e Cass. n. 17014 del 2024. Il rilievo officioso è stato ritenuto compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU, che ammette la decisione su questioni di rito che la parte, con minima diligenza, avrebbe potuto prefigurarsi, richiamate Cass. n. 7356 del 2022 e Cass. n. 6218 del 2019. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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