Notifica cartella esattoriale a mezzo posta e fede privilegiata dell’avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. V n. 15183 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, senza necessità di relata e con perfezionamento alla data di ricezione risultante dall’avviso. L’avviso di ricevimento è atto pubblico e, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fa piena prova fino a querela di falso in ordine alla relazione tra destinatario e consegnatario, accertata dall’ufficiale postale. La qualità di persona di famiglia o addetta alla casa, che ha ricevuto l’atto, si presume iuris tantum: incombe sul destinatario l’onere della prova contraria. Non è richiesto l’ulteriore avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione a mani di terzi.
Il Fatto
Il contribuente impugnava sei intimazioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione, che aveva iscritto a ruolo le somme riprodotte in altrettante cartelle, asseritamente notificate e divenute definitive per mancata impugnazione. Il ricorrente eccepiva l’inesistenza giuridica della notifica delle cartelle, eseguita direttamente a mezzo posta senza relata, l’omessa conoscenza degli atti e la carenza di motivazione degli atti impugnati.
La Commissione provinciale accoglieva i ricorsi riuniti; la Commissione regionale, in accoglimento parziale dell’appello del concessionario, riconosceva la regolarità delle notifiche per alcune cartelle. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’asserita notifica presso un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica, richiama il principio per cui la notifica è validamente effettuata presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata su elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, di valore meramente presuntivo.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. L’avviso di ricevimento della raccomandata è atto pubblico e gode dell’efficacia probatoria dell’art. 2700 cod. civ. quanto alla relazione tra destinatario e consegnatario, accertata dall’ufficiale postale: Sez. 1 n. 1686 del 2023. La qualità di persona di famiglia o addetta alla casa si presume iuris tantum, con onere di prova contraria sul destinatario, e per tale forma di notifica non è necessario l’avviso di avvenuta consegna a terzi: Sez. 6-5 n. 12181 del 2013.
Il terzo motivo, che deduce l’ultrapetizione del giudice di appello, è inammissibile: il vizio di omessa pronuncia postula che le istanze siano riportate nei loro esatti termini nel ricorso, con indicazione specifica dell’atto in cui furono proposte, non essendo la Corte legittimata a un’autonoma ricerca degli atti. Il quarto motivo è inammissibile e infondato: ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relazione di notifica, non occorrendo l’originale o la copia autentica: Sez. 5 n. 20769 del 2021.
Il quinto e il settimo motivo, formulati come omesso esame di fatto decisivo, sono inammissibili perché non deducono un fatto storico in senso naturalistico ma contestano la mancata condivisione di argomentazioni e questioni: Sez. 6-1 n. 2268 del 2022. Nel merito, la riferibilità dell’avviso alla specifica cartella è oggetto di accertamento di fatto, suscettibile di prova contraria, non essendo necessario che sull’avviso sia indicato il numero della cartella: Sez. 3 n. 17841 del 2023. La notifica diretta a mezzo posta è modalità alternativa e autonoma, integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale: Sez. 5 n. 35822 del 2023; Sez. 5 n. 6395 del 2014.
Il sesto motivo, mera riproposizione del secondo, ne segue le sorti. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese per mancanza di attività del concessionario, con debenza del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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