Previdenza complementare: aliquota da applicare secondo la qualifica alla cessazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15184 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, la percentuale di integrazione della pensione erogata dal Fondo va individuata secondo la categoria di appartenenza dell’iscritto al momento della cessazione dal servizio, senza che assumano rilievo distinzioni fondate sul mantenimento del medesimo trattamento economico in seguito al nuovo inquadramento contrattuale. L’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004 determina la cristallizzazione della posizione previdenziale ed esclude che il periodo tra l’opzione e la maturazione della pensione di vecchiaia sia computato ai fini del trattamento integrativo, non potendo la finalità incentivante della norma realizzarsi a danno dei sistemi di previdenza integrativa. L’erronea interpretazione di norme contrattuali o legali non può ingenerare alcun affidamento meritevole di tutela. Il giudicato si forma solo sull’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, e non copre le mere affermazioni sui singoli elementi della fattispecie.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, già dipendenti di un istituto bancario e iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell’ente, agivano per ottenere la riliquidazione della pensione complementare nella misura dell’85% della retribuzione pensionabile, in luogo dell’82% applicata dal Fondo. La Corte d’appello di Firenze aveva riconosciuto il diritto di alcuni di essi e rigettato la domanda di altri, tra cui il ricorrente rimasto in causa.

Avverso tale sentenza i lavoratori proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi; il Fondo resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale. Nelle more del giudizio, la quasi totalità delle parti definiva transattivamente la lite e depositava istanza congiunta per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Residuava la sola posizione di un lavoratore.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nei confronti dei lavoratori che avevano conciliato la lite, con compensazione delle spese. Ha poi esaminato la restante posizione.

Il primo motivo del ricorso principale, che denunciava la nullità della sentenza per pronuncia su domanda rinunciata, è stato giudicato inammissibile: la corte territoriale aveva qualificato la domanda come unitaria e la rinuncia come parziale agli atti, rilevando la mancata accettazione della controparte. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, non essendo indicati gli atti da cui evincere la dedotta non contestazione, e perché oggetto della lite era la determinazione del trattamento pensionistico dovuto dal Fondo, rispetto al quale la determinazione dei singoli elementi incidenti non assume autonomia di giudicato.

Il terzo motivo è stato rigettato nel merito. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004 determina la cristallizzazione della posizione previdenziale ed esclude il computo del periodo successivo ai fini del trattamento integrativo. La finalità incentivante della prosecuzione dell’attività lavorativa non può realizzarsi a danno dei sistemi di previdenza integrativa.

Il quarto motivo è stato rigettato, perché l’erronea interpretazione di norme contrattuali o legali non può fondare alcun affidamento e perché dagli atti risultava che, in assenza dell’opzione, il lavoratore avrebbe percepito un trattamento inferiore.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato che l’art. 18 dello Statuto del Fondo individua la percentuale applicabile per il calcolo delle prestazioni integrative in base alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni. Irrilevante è il rilievo del Fondo secondo cui i lavoratori, pur divenuti quadri direttivi, avrebbero mantenuto il medesimo trattamento economico. Il rigetto del ricorso principale ha comportato l’assorbimento del motivo condizionato del ricorso incidentale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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