Valore della causa e spese di lite nell’usucapione: rendita catastale prevalente (Cass. civ. Sez. II n. 15213 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione alla stima e, più in generale, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa relativa a una domanda di usucapione di bene immobile accatastato si determina ai sensi del primo comma dell’art. 15 cod. proc. civ., moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente previsto per le cause di proprietà. I criteri sussidiari del terzo comma, fondati sulle risultanze degli atti o sulla presunzione di valore indeterminabile, operano solo in assenza della rendita catastale. Gli elementi valutabili ex actis devono essere precostituiti e disponibili fin dall’inizio del processo, essendo irrilevanti quelli acquisiti in corso di istruzione, come la consulenza tecnica disposta ai fini della divisione. È pertanto incensurabile la determinazione del valore operata in base alla rendita catastale, anche quando il bene sia in parte abusivo, restando estranea alla fattispecie la disciplina delle nullità urbanistiche.

Il Fatto

Alcuni germani convenivano davanti al Tribunale di Cagliari gli altri coeredi per ottenere lo scioglimento della comunione di un immobile caduto nella successione materna. Uno dei convenuti resisteva proponendo domanda riconvenzionale di usucapione del bene e, in subordine, di rimborso delle spese di miglioria; un’altra coerede, con separato giudizio poi riunito, deduceva la lesione della propria quota di legittima a seguito di compravendite simulate e ne chiedeva la reintegra. Nelle more decedeva il convenuto originario, subentrando gli eredi, tra cui il ricorrente.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, rigettava la domanda di usucapione e proseguiva il giudizio; con una seconda sentenza liquidava le spese ritenendo il valore della controversia determinato ex art. 15 cod. proc. civ. sulla base della rendita catastale moltiplicata per 200. La Corte d’Appello di Cagliari rigettava il gravame degli eredi, limitato al capo sulle spese. Ricorre per cassazione uno degli eredi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 91 e 115 cod. proc. civ., dell’art. 6 del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 1 della legge n. 228/2012, sostenendo che il prosieguo del giudizio di divisione e la consulenza tecnica avrebbero consentito di accertare con maggiore precisione il valore del bene, in parte abusivo.

La Corte preliminarmente rileva che la censura relativa all’impossibilità di liquidare le spese con la sentenza non definitiva è inammissibile, perché non muove alcuna specifica critica al ragionamento della Corte distrettuale, fondato sul carattere definitivo della prima sentenza; né le considerazioni del Pubblico Ministero, pur apprezzabili, possono supplire a tale omissione.

Sul secondo profilo, il Collegio richiama l’art. 5 del d.m. n. 55/2014, che per la liquidazione delle spese a carico del soccombente impone di avere riguardo al valore della controversia determinato secondo le norme del codice di procedura civile. Trattandosi di domanda di usucapione, è incensurabile il richiamo al primo comma dell’art. 15 cod. proc. civ., che determina il valore in base alla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti di legge, nella specie 200, trattandosi di causa relativa alla proprietà.

I criteri del terzo comma, fondati sulle risultanze degli atti o sulla presunzione di valore indeterminabile, hanno carattere sussidiario e recedono in presenza della rendita catastale. Gli elementi valutabili ex actis devono essere precostituiti e disponibili fin dall’inizio del processo e dotati di concretezza e obiettività (richiamate Cass. n. 7615/1997, Cass. n. 13567/1999, Cass. n. 3802/1995). Il pacifico accatastamento del bene rende dunque incensurabile la determinazione operata.

Irrilevante è poi il richiamo alla pretesa abusività del bene: nelle cause di divisione l’immobile non perde la rendita catastale se non a seguito di trasformazioni radicali (richiamata Cass. n. 10573/1998), e la disciplina delle nullità urbanistiche, evocata dal ricorrente con riferimento all’art. 46 del d.P.R. n. 380/2001 e agli artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985 (in tema, Cass. Sez. Un. n. 8230/2019), non incide sull’usucapione, che è acquisto a titolo originario. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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