Accertamento sintetico: spese 2009 ripartibili sui redditi 2007-2008 (Cass. civ. Sez. V n. 7672 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, gli elementi e le circostanze di fatto posti a fondamento dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, non devono necessariamente riferirsi all’anno oggetto di contestazione, ben potendo essere accaduti in anni diversi, allorché si riflettano sul periodo fiscale interessato traducendosi in ulteriori ed autonomi indici di capacità contributiva. Ne consegue che la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta in un determinato anno legittima la determinazione sintetica del maggior reddito anche per gli anni precedenti, in forza della presunzione di imputazione del reddito, in quote costanti, all’anno della spesa e ai quattro precedenti. Tale presunzione è iuris tantum: resta integra la facoltà del contribuente di dimostrare, con idonea documentazione, che il maggior reddito presunto è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero che la spesa è stata sostenuta per intero con redditi conseguiti in un solo anno.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rideterminava in via sintetica, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, il reddito della contribuente per gli anni d’imposta 2007 e 2008, sulla base di incrementi patrimoniali realizzati in anni successivi. Fallita la procedura di accertamento con adesione, la contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi annullando gli atti.

Interposto gravame, la Commissione tributaria regionale, previa riunione dei giudizi, accoglieva gli appelli e confermava la legittimità degli avvisi, condannando la contribuente alle spese. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la illegittima “spalmatura” a ritroso degli incrementi patrimoniali del 2009 e la mancata considerazione dei redditi del coniuge. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendolo infondato: la decisione impugnata supera il minimo costituzionale, indicando le ragioni dell’applicabilità agli anni 2007 e 2008 di incrementi patrimoniali realizzati nel 2009. Sul punto richiama Cass. n. 13248 del 2020, Cass. n. 9105 del 2017 e Cass. n. 8053 del 2014.

Nel merito, il Collegio prende le distanze da una pronuncia isolata (Cass. n. 7147 del 2016), secondo cui la “spalmatura” a ritroso sarebbe ammissibile solo in presenza di elementi indiziari emersi negli anni concretamente oggetto di accertamento. Una tale lettura, osserva la Corte, contrasta con il dato letterale della norma e con l’orientamento prevalente.

Richiamando Cass. n. 6222 del 2012, la Corte ribadisce che l’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 consente all’Ufficio di determinare sinteticamente un imponibile maggiore in presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito, e che possono essere accaduti anche in anni diversi da quello in contestazione. Il comma 5 contempla le spese per incrementi patrimoniali, stabilendo una presunzione di imputabilità del reddito, in quote costanti, all’anno della spesa e ai quattro precedenti.

Tale presunzione, afferma la Corte conformemente a Cass. n. 1510 del 2017 e a Cass. n. 14509 del 2016, è di favore per il contribuente e di natura iuris tantum: questi può provare che il maggior reddito presunto è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, ovvero che la spesa è stata sostenuta per intero nell’anno stesso in cui risulta effettuata o in uno solo dei precedenti.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, poiché non deduce una violazione di legge ma censura la valutazione in fatto operata dalla C.T.R. in ordine ai redditi del coniuge. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e al pagamento del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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