Cartella esente da avviso bonario per imposta dichiarata e non versata dall’erede (Cass. civ. Sez. V n. 1640 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione è legittima anche senza la preventiva comunicazione di irregolarità, quando il controllo non riveli un risultato diverso da quello dichiarato, ma una mera omissione o tardività del versamento. L’obbligo di comunicazione ex art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 presuppongono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che non ricorrono nel controllo documentale privo di margini interpretativi. La qualità di erede del destinatario non introduce deroghe, né impone avvertimenti specifici, poiché nessuna delle due norme richiamate la disciplina in modo differenziato.
Il Fatto
La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa nei confronti del coniuge deceduto di una contribuente e notificata a quest’ultima nella sua qualità di erede, per il recupero coattivo di imposte dichiarate e non versate relative all’anno 2004.
La contribuente eccepiva la nullità della cartella per mancato invio, al suo indirizzo di erede, della preventiva comunicazione di irregolarità; contestava inoltre la debenza delle imposte, delle sanzioni e degli interessi. La CTP di Catanzaro accoglieva il ricorso, dichiarando la cartella inefficace. La CTR della Calabria rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, valorizzando l’omessa comunicazione preventiva. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso, rilevando che l’obbligo della comunicazione preventiva dell’esito del controllo ex art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 sussiste soltanto quando il controllo automatico riveli un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, ossia faccia emergere un errore di compilazione. L’obbligo va invece escluso quando l’imposta sia stata correttamente dichiarata, ma non versata o tardivamente liquidata.
Il giudice di legittimità richiama i propri consolidati precedenti: la notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato è legittima senza avviso bonario se non vengono riscontrate irregolarità nella dichiarazione. Il contraddittorio endoprocedimentale non è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, che lo prevede solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione non necessariamente ricorrente nei casi soggetti all’art. 36-bis, che implica un controllo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini interpretativi.
La Corte distingue l’ipotesi degli errori materiali da quella delle rettifiche preventive: solo in quest’ultimo caso l’omissione della comunicazione può, a seconda della sussistenza di incertezze, costituire mera irregolarità non incidente sulla validità della cartella, oppure comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000. Nel caso di omessi o tardivi versamenti, l’adempimento non è prescritto.
Quanto alla posizione dell’erede, né l’art. 36-bis né l’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 prevedono deroghe o avvertimenti specifici. L’erede risponde in solido con il dante delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte, secondo il principio generale richiamato dalla Corte.
Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.