Cessazione della materia del contendere per sgravio delle sanzioni al contribuente deceduto (Cass. civ. Sez. V n. 15226 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una sopravvenuta comunicazione dell’amministrazione finanziaria che disponga lo sgravio totale delle sanzioni applicate, per essere il contribuente deceduto e non trasmettendosi le sanzioni agli eredi ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità. La pronuncia di cessazione travolge l’interesse alla decisione del ricorso, poiché il provvedimento di sgravio elimina l’oggetto del contendere. Le spese del giudizio sono integralmente compensate. Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Forlì-Cesena, notificava al contribuente un atto di contestazione con cui irrogava una sanzione di oltre duecentomila euro per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dal d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per le annualità 2005, 2006 e 2007. La contestazione muoveva da tre avvisi di accertamento, fondati su verifiche della Guardia di Finanza originate dalle informazioni trasmesse dall’amministrazione fiscale francese e relative a disponibilità detenute presso una banca svizzera.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva annullando la pretesa sanzionatoria. Su gravame dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva parzialmente l’appello, riconoscendo la legittimità delle sanzioni ma nella misura ordinaria e non in quella raddoppiata, con compensazione integrale delle spese. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità, l’Agenzia delle Entrate comunicava che la Direzione provinciale II di Forlì-Cesena aveva disposto lo sgravio totale delle sanzioni applicate, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997. Il fondamento dello sgravio risiede nel decesso del contribuente e nella conseguente non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

La Corte prende atto di tale sopravvenienza e ne trae la conseguenza processuale. Il venir meno della pretesa sanzionatoria elimina l’oggetto del contendere e, con esso, l’interesse alla decisione del ricorso proposto dal contribuente. Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Sul piano delle spese, la Corte dispone la compensazione integrale tra le parti, coerentemente con la natura della sopravvenienza e con l’assenza di un esito accertativo nel merito dei motivi di ricorso.

La Corte esclude infine che ricorrano i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, relativo al raddoppio del contributo unificato, così chiudendo il giudizio senza ulteriori statuizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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