Procedura familiare di sovraindebitamento e competenza del tribunale (Cass. civ. Sez. I n. 22074 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’art. 66, comma 1, CCII consente ai membri della stessa famiglia, conviventi o meno, di presentare un unico progetto di risoluzione quando il sovraindebitamento ha origine comune. I due requisiti della convivenza e della comunanza di origine sono alternativi: accertata la seconda, la legittimazione congiunta dei debitori sussiste a prescindere dalla convivenza. Ne consegue che, riconosciuta la procedura familiare, è competente il tribunale nel cui circondario uno dei debitori ha il centro principale dei propri interessi. L’accertamento sull’origine comune è valutazione di fatto, insindacabile in cassazione nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La meritevolezza del debitore è estranea alla fase di ammissione alla liquidazione controllata e rileva solo in sede di esdebitazione.

Il Fatto

Due soggetti, tra loro parenti, presentavano al Tribunale di Bologna un unico ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, prospettando un sovraindebitamento di origine comune. Il tribunale accoglieva la domanda. Due creditori proponevano reclamo, rigettato dalla Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 12/2023.

I creditori ricorrono quindi per cassazione con cinque motivi. Contestano la configurabilità del sovraindebitamento in capo a uno dei debitori, la competenza del Tribunale di Bologna rispetto a quello di residenza, la mancata verifica delle condotte di indebitamento, l’autorizzazione all’uso dei veicoli e l’ammontare delle somme destinate al mantenimento. Gli intimati non svolgono difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché introduce una questione nuova: nei gradi di merito non era stata discussa la condizione di sovraindebitamento del singolo debitore, poiché il thema era limitato alla legittimazione congiunta, alla competenza, alla meritevolezza, all’uso dei veicoli e alle somme di mantenimento. La doglianza involge accertamenti di fatto non deducibili per la prima volta in legittimità.

Sul piano sostanziale la Corte ricostruisce la disciplina. L’art. 66, comma 1, CCII ricalca l’abrogato art. 7-bis della legge n. 3/2012, introdotto dall’art. 4-ter, comma 1, lett. c), d.l. n. 137/2020, e richiede, fermo il legame di parentela, due requisiti alternativi: la convivenza oppure la comunanza di origine del sovraindebitamento. La Corte d’appello ha ritenuto integrato il secondo, verificando che la parte preponderante dell’esposizione debitoria derivava dal contenzioso tra le parti e dal residuo di un mutuo cointestato. Si tratta di accertamento in fatto insindacabile, salvo i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il secondo motivo è infondato. Riconosciuta la legittimità della procedura familiare, la competenza è correttamente incardinata presso l’ufficio nel cui circondario uno dei debitori ha il centro principale dei propri interessi. La Corte conferma sul punto la statuizione di merito.

Il terzo motivo è parimenti infondato. Ai fini dell’ammissione alla liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte che hanno determinato il sovraindebitamento: la procedura non ha carattere premiale né costituisce di per sé un vantaggio, sicché non può essere negata per presunta negligenza o imprudenza del debitore. Eventuali profili di meritevolezza saranno valutati nella successiva fase dell’esdebitazione, ai sensi dell’art. 280 CCII.

Il quarto motivo è inammissibile, perché investe un accertamento di fatto sulle gravi e specifiche ragioni che legittimano l’uso temporaneo dei veicoli. Il quinto motivo non supera il vaglio di ammissibilità: la determinazione delle somme destinate al mantenimento, ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII, è apprezzamento rimesso al giudice di merito, non censurabile in legittimità. Il ricorso è rigettato, con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *