Contumacia e precetto non provano la remissione del debito (Cass. civ. Sez. III n. 33687 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese per mancato deposito del bilancio di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, la contumacia nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in quello di opposizione a precetto non costituisce indizio rivelatore di una remissione del debito, esprimendo solo la mancanza di ragioni per contestare l’altrui pretesa. La notifica del precetto, pur fondata su titolo esecutivo poi caducato, manifesta al contrario la volontà di rivendicare il credito e, perciò, esclude logicamente una volontà abdicativa. Il giudice di merito che sussuma erroneamente sotto i tre caratteri della presunzione fatti concreti non rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza è censurabile ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., competendo alla Cassazione, nell’esercizio della nomofilachia, il controllo sull’applicazione dell’art. 2729 cod. civ. anche alle fattispecie concrete.
Il Fatto
Nel 2001 una società stipulava con un consorzio un contratto di autotrasporto merci. Eseguiti i servizi, sortivano criticità tra le parti e il consorzio comunicava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La società creditrice otteneva un decreto ingiuntivo per maggiori corrispettivi, ma il giudizio di opposizione si chiudeva con la dichiarazione del difetto di giurisdizione in favore del collegio arbitrale, per la presenza di clausola compromissoria, e con la revoca del decreto.
Nel 2009 la società notificava precetto su quel decreto già revocato; l’opposizione si concludeva con la declaratoria di nullità dell’intimazione. Nel frattempo la società veniva cancellata d’ufficio dal registro delle imprese per mancato deposito del bilancio di liquidazione. I soci, quali successori, introducevano domanda di arbitrato rituale, accolta per quanto di ragione. La Corte d’appello, prima, e il giudice del rinvio, poi, annullavano il lodo ravvisando nella condotta dei soci una rinuncia al credito. Da qui il ricorso in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato: la censura non indica come il giudice del rinvio avrebbe violato il principio di diritto della pronuncia cassatoria, tema che refluisce, invece, nel terzo motivo.
La Corte muove dal principio già enunciato nella sentenza rescindente: il mero omesso deposito del bilancio di liquidazione, da cui consegua la cancellazione d’ufficio, non integra presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito, né vale come negozio di remissione del debito. Quel fatto, però, avrebbe potuto e dovuto essere valutato insieme ad altre circostanze idonee a evidenziare la remissione.
Il giudice del rinvio ha tentato tale valutazione, ma errando: errore aggredito con il terzo motivo, fondato, con assorbimento logico del secondo. La Corte ricostruisce gli elementi su cui la Corte territoriale ha poggiato la decisione: l’inerzia ulteriore del liquidatore, il lasso temporale tra la declinatoria del 2006 e l’arbitrato del 2011, la contumacia nei giudizi di opposizione.
Su tali elementi la Corte rileva un utilizzo scorretto, in iure, del regime delle presunzioni. I fatti sono tra loro contraddittori nella medesima logica inferenziale: la notifica del precetto del 2009 viene obliterata nonostante la caducazione del titolo esecutivo, mentre la contumacia nel giudizio di opposizione a quel precetto è assunta come indice abdicativo. Ma la contumacia, di per sé, esprime solo la mancanza di contestazioni spendibili, non la volontà di rinunciare al credito. Il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 1785 del 2018 consente alla Corte il controllo nomofilattico sull’applicazione dell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta.
Espunti gli errati apprezzamenti, il quadro si palesa deficitario e incomprensibile senza un nuovo e corretto vaglio complessivo. La sentenza è cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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