Contraddittorio violato se mancano i termini dopo l’intervento del P.M. (Cass. civ. Sez. III n. 15240 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in cui è previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, la comunicazione degli atti all’Ufficio della parte pubblica non esaurisce il diritto di difesa delle parti private. A seguito dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, il principio del contraddittorio deve ritenersi violato quando, dopo l’interlocuzione del Pubblico Ministero, alle parti private non siano concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali, memorie e ulteriori scritti difensivi. L’omessa concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. configura nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non potendosi desumere dall’avvenuto deposito degli scritti già versati alcuna rinuncia implicita a interloquire sulle conclusioni della parte pubblica.

Il Fatto

Un creditore ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto, in forza di due assegni rilasciati dalla sua convivente, madre dell’opponente. Questi propose opposizione a monitorio e il Tribunale, espletata consulenza tecnica d’ufficio, rigettò l’opposizione, disattendendo l’istanza di ammissione della querela di falso. Propose quindi appello e la Corte d’appello di Roma accolse l’impugnazione, revocando il monitorio per insussistenza di un titolo giustificativo del credito e per assenza del patto di riempimento degli assegni.

Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi del creditore originario, articolando quattro motivi. Resiste con controricorso la parte vittoriosa in appello.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su quattro motivi. Il primo censura la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio, deducendo che, dopo la rimessione degli atti al Procuratore generale presso la Corte d’appello affinché rendesse le sue conclusioni, non fu concesso alle parti private alcun termine per il deposito di scritti difensivi.

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di carenza di legittimazione all’azione, formulata dalla difesa del controricorrente. L’eccezione è superata dalla produzione, da parte dei ricorrenti, delle copie delle procure alle liti per atto notarile, contenenti espresso e specifico richiamo all’accettazione dell’eredità, con dichiarazione che la nomina dei difensori vale anche come accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 cod. civ..

Nel merito, esaminato in ordine logico il primo motivo, in quanto attinente alla piena esplicazione del diritto di difesa, la Corte lo ritiene fondato. Il Collegio prende atto dell’orientamento, costante e risalente, secondo cui nelle cause con intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarebbe sufficiente la comunicazione degli atti all’Ufficio, senza necessità di specifica interlocuzione. Ritiene tuttavia che, a seguito dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite n. 36596 del 2021 in tema di omessa concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., il principio del contraddittorio debba considerarsi violato quando quei termini non siano concessi.

L’affermazione della Corte d’appello secondo cui le parti avevano già depositato comparse conclusionali e memorie di replica non può valere quale adesione a una rinuncia degli stessi alla ulteriore esplicazione del diritto di difesa dopo l’intervento del Procuratore generale: della cui opera, peraltro, la sentenza territoriale non rende in alcun modo conto. Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata è cassata e la causa rimessa, per necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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