Procura alle liti riferita ad altro provvedimento: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 27064 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la procura alle liti, rilasciata con atto separato, non contenga alcun riferimento al provvedimento effettivamente impugnato. Il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. impone che la procura speciale individui la sentenza o l’ordinanza oggetto dell’impugnazione, sì da esprimere la volontà della parte di proporre quel determinato ricorso. La procura che si riferisca a un diverso provvedimento non è idonea a sorreggere l’impugnazione, né vale a sanare il difetto il richiamo del provvedimento impugnato contenuto nel corpo del ricorso. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità e l’obbligo di versamento, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente, professionista, aveva chiesto alla Corte d’appello di Perugia la condanna dell’assistito al pagamento dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta in un procedimento risalente al 2012. L’intimato si era costituito ed aveva eccepito in via preliminare la prescrizione del credito.
La Corte d’appello aveva accolto l’eccezione e rigettato la domanda. Avverso tale ordinanza la professionista ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L’intimato è rimasto tale e, in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio un vizio della procura alle liti. La ricorrente aveva conferito la procura speciale al difensore per l’impugnazione di un provvedimento del Tribunale di Tivoli, del tutto estraneo al giudizio di cassazione in esame. La procura, dunque, si riferiva a un altro e diverso provvedimento e non conteneva alcun riferimento all’ordinanza della Corte d’appello di Perugia.
Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 366, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che prescrive, a pena di inammissibilità, che il ricorso contenga l’indicazione della procura, ove conferita con atto separato. La Corte ha richiamato sul punto il proprio precedente Cass. n. 28146/2018, a conferma della costante lettura della norma.
Il Collegio ha osservato che il richiamo del provvedimento impugnato contenuto nel ricorso che ha dato origine al procedimento non vale a colmare la lacuna della procura speciale. Il difetto investe l’atto con cui la parte conferisce al difensore il potere di proporre quella specifica impugnazione: in assenza di qualsiasi riferimento al provvedimento impugnato, il ricorso è inammissibile. La volontà di impugnare non risulta, dunque, validamente esternata.
La Corte non ha adottato statuizioni sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Ha poi dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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