Indici di subordinazione e omesso esame di fatto decisivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15283 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dello stato passivo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non ricomprende l’insieme degli elementi valutati quali indici di subordinazione: non si tratta di singoli fatti storici, ma di una pluralità di circostanze la cui riconsiderazione complessiva appartiene al giudizio di merito ed è estranea al sindacato di legittimità. La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo se il ricorrente denunci correttamente il vizio e dimostri la decisività del mezzo di prova non ammesso. L’art. 99 legge fall. non impone la necessaria discussione dinanzi al collegio, rimessa all’eventuale richiesta delle parti e alla valutazione del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società, deducendo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il tribunale aveva rigettato l’istanza, ritenendo infondata la domanda di accertamento.

Proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, la Corte è stata chiamata a verificare la correttezza del decreto sotto il profilo della violazione dell’art. 99 legge fall., della riduzione della lista testimoniale, dell’omesso esame di fatti decisivi e della mancata costituzione del fallimento. La società fallita è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 99 legge fall. per mancata discussione davanti al collegio, avvenuta invece davanti al giudice delegato. La Corte ha rigettato la censura: il decreto era stato emesso dal collegio e dal verbale d’udienza non risultava alcuna specifica richiesta di discussione collegiale. La norma non impone la necessaria trattazione dinanzi al collegio, che resta rimessa alla richiesta delle parti e alla valutazione del giudice sulla necessità di ulteriori chiarimenti.

Il secondo motivo lamentava la riduzione immotivata della lista testimoniale. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, richiamando il principio secondo cui il provvedimento sulle richieste istruttorie è censurabile solo quando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti, ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano dalla valutazione della sua rilevanza. Il ricorrente, oltre a denunciare erroneamente la violazione di norma di legge, non aveva illustrato la decisività della prova negata. È stato altresì ribadito che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti è potere tipicamente discrezionale, sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato.

Il terzo motivo censurava il mancato esame di un fatto decisivo, ossia l’assenza di estratto contributivo. La Corte ha chiarito che il tribunale aveva riferito tale assenza al periodo non oggetto di pretesa e non a quello controverso, sicché la statuizione, anche se non corretta, non risultava decisiva.

Il quarto motivo deduceva l’omesso esame degli elementi indicativi della subordinazione. La Corte ha escluso che tale censura rientri nel vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: non di singoli fatti storici si tratta, ma di un insieme di elementi che consentono di valutare la subordinazione. La richiesta di riesame probatorio è tipica del merito e non è consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo diretto a modificare la decisione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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