Rinuncia al ricorso per definizione agevolata: estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13076 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata dalla parte che abbia aderito alla definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di esame nel merito dei motivi proposti. All’estinzione così dichiarata non consegue il raddoppio del contributo unificato, che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 impone solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non per le pronunce di carattere meramente processuale. Sulle spese del giudizio di legittimità il Collegio non provvede nei confronti delle parti rimaste intimate né di quella che non ha svolto attività difensiva.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di addebito emesso dall’Inps per il contributo dovuto sulla Gestione separata, a seguito di iscrizione d’ufficio di un avvocato. Il professionista proponeva opposizione, respinta in primo grado. La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia, ritenendo dovuta l’iscrizione per il mancato pagamento del contributo soggettivo.

Avverso la sentenza di appello il professionista ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’illegittimità delle sanzioni civili e la violazione dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, oltre che dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000, assumendo la non debenza delle sanzioni dopo la sentenza n. 104 del 2022 della Corte costituzionale. Nelle more del giudizio il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso per adesione alla definizione agevolata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, motivata dall’adesione alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022. Da tale atto deriva, quale effetto automatico, la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

La rinuncia sopravvenuta preclude l’esame nel merito dei due motivi, che restano assorbiti. La Corte non procede quindi alla verifica della fondatezza delle censure relative alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e delle norme in materia di sanzioni civili previdenziali, né valuta l’incidenza della pronuncia del Giudice delle leggi richiamata dal ricorrente.

Quanto alle spese di lite, il Collegio esclude ogni pronuncia nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con la società di cartolarizzazione, rimaste intimate, e altresì nei confronti dell’Inps, che non ha svolto attività difensiva limitandosi a conferire procura. L’estinzione del giudizio per rinuncia, in questa configurazione, non giustifica l’applicazione del regime delle spese.

Infine, il Collegio affronta il profilo del contributo unificato, escludendo la dovibilità del raddoppio previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La norma, per come formulata, collega il raddoppio alle sole ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non alla declaratoria di estinzione per rinuncia. La conseguenza processuale è dunque la chiusura del giudizio senza ulteriori oneri per la parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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