Ricognizione di debito della P.A. e interruzione della prescrizione (Cass. civ. Sez. II n. 15339 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui la pubblica amministrazione riconosce un proprio debito non costituisce fonte autonoma di obbligazioni, ma ha solo effetto confermativo del rapporto fondamentale preesistente. Perché ad essa possa attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., non è sufficiente la mera adozione dell’atto, ma occorre che questo provenga dall’organo investito della rappresentanza legale dell’ente debitore, ovvero da un organo che abbia comunque la cura degli interessi cui l’atto si riconnette, che sia destinato direttamente al creditore e che presenti attitudine a indurre in lui un affidamento su un comportamento in buona fede dell’ente. La ricognizione richiede inoltre una specifica intenzione ricognitiva, desunta da una dichiarazione univoca, con i requisiti della volontarietà, della consapevolezza, dell’inequivocità, dell’esternazione e della recettizietà.

Il Fatto

Una società con sede in Albania aveva chiesto il pagamento di una somma a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. per lavori di bonifica eseguiti nel 1997 in Albania, nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana commissionato dall’Ambasciata italiana. La convenuta aveva chiamato in causa il Ministero degli Affari Esteri.

Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione decennale decorrente dalla conclusione dei lavori. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, escludendo che una missiva del 2007, con cui si assumeva una ricognizione di debito, avesse effetto interruttivo: proveniva da un organo privo della rappresentanza legale dell’ente ed era atto meramente interno, non diretto al creditore.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva che il riconoscimento di debito non abbia natura negoziale né carattere recettizio e che sia sufficiente la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito, ancorché contenuta in un atto interno dell’amministrazione.

La Corte ha dato continuità all’indirizzo già richiamato dalla sentenza impugnata, espresso da Cass. Sez. I n. 23803 del 2006, Cass. Sez. I n. 16576 del 2008, Cass. Sez. I n. 24710 del 2015 e Cass. Sez. V n. 27371 del 2020. La ricognizione non è fonte autonoma di obbligazioni, ma ha effetto solo confermativo del rapporto preesistente; perché esplichi i suoi effetti, la dichiarazione deve essere rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, con l’intento di costituirsi debitore del destinatario, producendo effetti dal momento in cui perviene a conoscenza di questi.

Quanto all’interruzione della prescrizione, la Corte richiama il diverso orientamento sui requisiti della volontarietà, consapevolezza, inequivocità, esternazione e recettizietà (Cass. Sez. I n. 8248 del 2000, Cass. Sez. L n. 15893 del 2018, Cass. Sez. II n. 11803 del 2020). Da tali principi si desume che, perché un atto di organo non munito della rappresentanza dell’ente debitore abbia efficacia interruttiva, è necessario che provenga da un organo con la cura degli interessi connessi, sia destinato direttamente al creditore e abbia attitudine a indurre il suo affidamento.

Nel caso concreto non ricorre alcuno di tali elementi: la dichiarazione non proveniva dall’organo investito della rappresentanza legale del Ministero e non era rivolta alla società appaltatrice, risultando inidonea a creare alcun affidamento. La circostanza, accertata in sentenza, non è stata censurata ed è decisiva.

I precedenti invocati dalla ricorrente non risultano pertinenti, non riguardando il potere di rappresentanza dell’ente pubblico né l’esternazione del riconoscimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *