Estratto di ruolo impugnabile solo con pregiudizio concreto e attuale (Cass. civ. Sez. V n. 15338 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di impugnazione autonoma nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio concreto e attuale, secondo le condizioni tassative dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Fuori da tali ipotesi difetta l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., poiché la contestazione della notifica della cartella non è azionabile in via autonoma mediante l’estratto di ruolo. Il processo tributario ha natura impugnatoria e il ruolo non ha autonoma materialità: l’inammissibilità originaria della domanda non è sanata dalla sopravvenienza normativa favorevole al contribuente.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notizia di una cartella di pagamento relativa a IRAP, IRPEF, IVA e addizionale regionale solo attraverso l’estratto di ruolo. Sosteneva che la cartella non gli fosse mai stata ritualmente notificata, per il mancato perfezionamento della procedura dell’art. 140 cod. proc. civ., e impugnava l’iscrizione a ruolo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania riformava la decisione, accertando che la notifica era stata effettuata mediante il rito per gli irreperibili, con deposito in Comune, affissione all’albo e spedizione della raccomandata. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, articolati su falsa applicazione di norme di diritto; resisteva l’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio una questione pregiudiziale di ammissibilità, incentrata sull’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021. La norma ammette la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata solo in casi specifici: pregiudizio a una procedura di appalto, riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, o perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, che ha circoscritto le impugnazioni tramite estratto di ruolo finalizzate all’annullamento della cartella sottesa. Si tratta di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo è privo di autonoma materialità.
Ne deriva che l’interesse ad agire contro il ruolo sussiste solo in presenza di un pregiudizio concreto, quale un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento. Nel caso di specie tali elementi non risultano dagli atti, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La Corte esamina anche il richiamo alla Corte costituzionale, sentenza n. 190/2023, che non ha smentito l’orientamento delle Sezioni Unite. Le questioni di legittimità sono state dichiarate inammissibili, perché il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
In conclusione, la sentenza impugnata è cassata e il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile ex art. 100 cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta ab origine, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.. Le spese sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizio, alla luce della giurisprudenza di legittimità e della Consulta sopravvenute.
Nota della Redazione
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