Appello dell’agente della riscossione e giudicato interno sulla cartella incompleta (Cass. civ. Sez. V n. 15342 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, l’appello dell’agente della riscossione che contesti la compiutezza dell’atto e la sua idoneità a rendere riconoscibile la pretesa tributaria investe anche il capo della sentenza di primo grado fondato sulla incompletezza della copia notificata. Non si forma pertanto giudicato interno ex art. 329, comma 2, cod. proc. civ. sul rilievo dell’incompleta ricezione della cartella, quando l’atto di appello contenga specifici riferimenti al contenuto minimo e alla sufficienza degli elementi identificativi della pretesa. Il giudice di appello deve quindi esaminare il merito di tale doglianza e non può dichiararla preclusa per intervenuta acquiescenza.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento notificatale per un importo a titolo di IVA, interessi e sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 sulle dichiarazioni relative a due anni d’imposta. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo assorbenti i vizi della procedura di notificazione e l’incompletezza della cartella, di cui erano state consegnate solo le prime pagine.
La Commissione tributaria regionale rigettava gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione, ravvisando su tale capo il giudicato interno per mancanza di specifica impugnazione. Propongono ricorso per cassazione l’agente della riscossione, con tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR ritenuto che l’agente avesse prestato acquiescenza alla statuizione sull’incompleta ricezione della cartella. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il giudice di prime cure aveva espresso due rationes decidendi autonome: l’invalidità della notificazione per mancata compilazione della relata e la nullità dell’atto per incompletezza della copia notificata, tale da non rendere comprensibile la pretesa. La seconda, di per sé idonea a sorreggere l’esito sfavorevole all’agente, era stata considerata dalla CTR non specificamente appellata.
La Cassazione osserva invece che l’atto di appello dell’agente contestava espressamente la compiutezza dell’atto, richiamando il contenuto minimo previsto dal modello ministeriale e la sufficienza degli elementi indicativi della pretesa, sì da mettere il contribuente in condizione di riconoscere i motivi della richiesta. Da qui la conclusione che l’appello investiva anche il capo relativo all’incompletezza della cartella.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, che prospettava la violazione dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. per il raggiungimento dello scopo della notificazione. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., poiché lamentava l’omessa pronuncia su un atto di impugnazione proposto da parte diversa dal ricorrente principale.
Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, articolato in tre motivi, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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