Onere di allegazione documentale in appello e restituzioni non richieste (Cass. civ. Sez. II n. 17178 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di allegazione e di prova documentale che grava sull’appellante secondo Cass. Sez. Un. n. 3033/2013 riguarda i documenti prodotti in primo grado e non disponibili nel fascicolo di parte in secondo grado, e non può essere esteso all’eccezione di ultrapetizione. Quest’ultima, avendo ad oggetto l’accoglimento di una domanda della quale si fa valere la mancata proposizione ad opera della controparte, va valutata sulla base dell’esame degli atti di causa e non delle prove documentali. Il rigetto dell’eccezione di ultrapetizione fondato sull’omesso deposito del fascicolo di parte da parte dell’appellante è pertanto erroneo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio sui motivi accolti.
Il Fatto
I promissari acquirenti hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma la promittente venditrice di un terreno con costruzioni da destinare a box auto, chiedendo l’accertamento dell’inefficacia della successiva vendita a un terzo acquirente e la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. La convenuta ha allegato l’inadempimento degli attori e ha domandato in via riconvenzionale il risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione di diritto del preliminare e ha disposto la restituzione degli acconti, rigettando la domanda risarcitoria per difetto di prove. La Corte di appello, in parziale riforma, ha condannato il promissario acquirente al risarcimento dei danni in favore della promittente venditrice. Quest’ultima ricorre in cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi riguardano la sorte del rapporto processuale nei confronti della società attrice, cancellata dal registro delle imprese. La Corte li rigetta: sotto il profilo della difesa tecnica il rapporto prosegue validamente in capo al promissario acquirente, unico proprietario della società; quanto alla seconda società, il Tribunale ha accertato la sua estraneità al rapporto e il capo è passato in giudicato per mancata impugnazione, rendendo irrilevante la cancellazione.
Il quarto motivo, sull’applicazione del d.lgs. n. 231/2002 agli interessi, è infondato: la disciplina richiamata opera nello scambio di merci e non si estende alle operazioni di compravendita immobiliare né ai pagamenti di risarcimento del danno. Il quinto motivo, sulle voci di danno, è infondato perché aspira a sostituire la valutazione di fatto della Corte di appello con quella di parte, a fronte di una motivazione adeguata.
Il nucleo del provvedimento è nei motivi sesto e settimo, esaminati congiuntamente. La ricorrente censurava il rigetto dell’eccezione di ultrapetizione: il Tribunale aveva disposto la restituzione degli acconti senza una specifica domanda del promissario acquirente. La Corte di appello aveva respinto l’eccezione rilevando che l’appellante non aveva depositato il proprio fascicolo di parte, circostanza che impediva di verificare se la domanda di restituzione fosse stata effettivamente proposta.
La Corte di cassazione accoglie i due motivi. La Corte di appello ha esteso indebitamente l’orientamento di Cass. Sez. Un. n. 3033/2013, rimasto fermo anche dopo Cass. Sez. Un. n. 4835/2023. Quell’orientamento riguarda le distinte conseguenze della mancata disponibilità, nel fascicolo di parte in appello, di documenti depositati in primo grado. Esso non può fondare il rigetto di un’eccezione di ultrapetizione, che attiene all’accoglimento di una domanda della quale si contesta la mancata proposizione e che va valutata sugli atti di causa, non sulle prove documentali.
Il motivo sull’ottavo motivo è assorbito. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma.
Nota della Redazione
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