Accertamento bancario e onere di prova analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 15347 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la presunzione legale opera a favore dell’Amministrazione finanziaria e grava sul contribuente l’onere di dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Il giudice di merito deve compiere una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove, con riguardo a ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione. Tale onere non è assolto con il solo ricorso a dichiarazioni di terzi, né, quanto ai prelevamenti, con la mera indicazione del nominativo dell’asserito beneficiario. La sentenza di merito è nulla solo se la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non essendo più sindacabili in cassazione i vizi di insufficienza o contraddittorietà.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operante nel commercio di prodotti di telefonia impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per il 2008, con cui erano stati determinati maggiori ricavi e minori costi deducibili. L’accertamento si fondava in gran parte su indagini bancarie: il contribuente contestava che l’Ufficio avesse acriticamente recepito le risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, senza approfondire le giustificazioni rese sulle movimentazioni contestate.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che l’Ufficio non aveva esaminato le deduzioni del contribuente. La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’appello erariale, osservando che l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 pone una presunzione legale a favore dell’Amministrazione e che non spetta a questa approfondire le giustificazioni del contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall’Agenzia sul rilievo che l’istanza di accertamento con adesione sarebbe stata presentata con intenti dilatori. L’eccezione è infondata: la mancata comparizione del contribuente alla data fissata non interrompe la sospensione del termine di novanta giorni per l’impugnazione, non essendo equiparabile a formale rinuncia né idonea a far venir meno ab origine gli effetti dell’istanza (Cass. n. 27274 del 2019). L’effetto sospensivo è automatico (Cass. n. 21096 del 2018) e non può dipendere da indagini sull’effettiva intenzione del contribuente, pena l’intollerabile incertezza sulla decadenza.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Non essendo più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, il sindacato di legittimità resta circoscritto alla violazione del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., ossia alla mancanza assoluta, alla motivazione apparente, alla manifesta contraddittorietà o alla motivazione perplessa (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014; Cass. sez. un. n. 22232 del 2016). La sentenza impugnata enuncia chiaramente la propria ratio decidendi, fondata sull’inottemperanza all’onere di prova del contribuente.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, esprimendosi in forma ipotetica e dubitativa sull’incidenza della declaratoria di incostituzionalità sulla nomina del firmatario dell’atto; nel merito è comunque infondato, poiché gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti da un funzionario di area terza, senza che rilevi la qualifica dirigenziale (Cass. n. 22810 del 2015).
Il terzo motivo è inammissibile. Il contribuente deve superare la presunzione dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili, con verifica rigorosa del giudice di merito su ogni movimentazione (Cass. n. 35258 del 2021). Le dichiarazioni di terzi non assolvono l’onere (Cass. n. 6405 del 2021; Cass. n. 22302 del 2022); quanto ai prelevamenti, non basta il nominativo del beneficiario, occorrendo documentazione che ne giustifichi la cagione (Cass. n. 16896 del 2014). Il motivo difetta di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato le analitiche giustificazioni.
Il quarto e il quinto motivo sono parimenti inammissibili: il giudicato interno si forma solo su capi autonomi, non su mere argomentazioni (Cass. n. 40276 del 2021), e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, non la valutazione di elementi probatori (Cass. n. 10525 del 2022). Inammissibile anche il ricorso incidentale dell’Agenzia, per difetto di autosufficienza. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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