Notifica a mezzo posta dell’atto impositivo e scissione degli effetti (Cass. civ. Sez. V n. 9729 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di cui all’art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982, convertito in legge n. 53/1983, ha natura di decadenza e non di prescrizione, essendo finalizzato all’attività di accertamento del tributo. Ne deriva che, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, rileva la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica dell’atto, e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione a mezzo posta, affermato dalla Corte costituzionale n. 477/2002 e recepito dall’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ. e dall’art. 60, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, opera anche nell’ambito tributario.
Il Fatto
La Regione Veneto ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale, confermando la prima decisione, aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato al contribuente per il recupero del bollo auto relativo a un’autocarro, con le relative sanzioni.
Il giudice di appello aveva osservato che l’avviso risultava notificato oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento. Irrilevante, secondo la Commissione, la spedizione effettuata a mezzo posta prima di tale scadenza, poiché il principio di scissione degli effetti della notificazione non poteva operare in una fattispecie che riteneva disciplinata dal regime della prescrizione e non della decadenza. Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.
La Motivazione della Corte
La Sezione Tributaria ha ritenuto fondato il motivo con cui la Regione lamentava la violazione del principio di scissione degli effetti notificatori. La sentenza impugnata, pur dando atto del contrario indirizzo di legittimità, non ne aveva tratto le dovute conseguenze, recependo acriticamente le conclusioni dei primi giudici.
La Corte ha ricordato come la questione sia già stata affrontata in materia di atti impositivi (Cass. nn. 15298/2008, 11457/2012, 22320/2014) e specificamente in tema di tassa automobilistica (Cass. n. 16229/2022). Deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente. Il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può dipendere da un evento estraneo alla sua sfera organizzativa, qual è il tempo impiegato dall’agente postale per la consegna.
Il principio, affermato dalla Corte costituzionale n. 477/2002 e ribadito dalla n. 28/2004, è stato recepito dall’art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ. e, in materia tributaria, dall’art. 60, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, secondo cui la notificazione a mezzo posta si considera fatta nella data della spedizione. La Corte ha richiamato sul punto Cass. Sez. Un. n. 40543/2021.
Quanto alla dedotta natura prescrittiva del termine, la Corte ha chiarito che il richiamo all’istituto della prescrizione va riferito al regime proprio della decadenza. La prescrizione opera in sede di recupero solo dopo il tempestivo esercizio della pretesa impositiva e il definitivo accertamento del diritto al prelievo (Cass. Sez. Un. n. 23397/2016). Poiché nel caso esaminato si verte in una fase di accertamento e non ancora riscossiva, il termine triennale di cui all’art. 5, comma 51, costituisce limite all’imposizione, riconducibile alla decadenza ex art. 2964 cod. civ., non soggetta a sospensione né a interruzione.
Nel merito la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, risultando pacifico che il plico raccomandato con l’avviso di accertamento era stato consegnato all’amministrazione postale prima del 31 dicembre 2011, termine decadenziale per l’annualità di imposta 2008. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente, compensando le spese dell’intero giudizio per il consolidarsi solo in corso di causa dei richiamati indirizzi interpretativi.
Nota della Redazione
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