Taglio degli alberi condominiali e limiti del pari uso della cosa comune (Cass. civ. Sez. II n. 15573 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il taglio degli alberi presenti sull’area comune condominiale non costituisce di per sé legittimo esercizio del diritto di pari uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. Il giudice di merito deve accertare se l’intervento rispetti i limiti della norma, verificando se siano stati opposti impedimenti all’uso paritario degli altri condomini e se sia stata compromessa la destinazione del bene. Ove il taglio incida sull’aspetto estetico e sul decoro architettonico dell’edificio, la sua legittimità deve essere esclusa anche quando l’intervento sia deliberato dall’assemblea. L’art. 1119 c.c., nel testo anteriore alla legge n. 220/2012, non sancisce un divieto assoluto di divisione delle parti comuni, ma subordina la divisibilità all’esigenza di non rendere più incomodo l’uso delle cose comuni.

Il Fatto

Una condomina agisce in giudizio per ottenere la rimozione di impianti idrici e di scarico realizzati, a distanza inferiore a quella legale, in un appartamento ricavato al piano terra dell’edificio comune, oltre alla divisione di un’area antistante il fabbricato. La convenuta propone domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno conseguente al taglio di due alberi.

La Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ordina la rimozione degli impianti, dispone la divisione dell’area comune e respinge la riconvenzionale risarcitoria, reputando legittimo il taglio degli alberi quale espressione del pari uso della cosa comune. La condomina soccombente ricorre in Cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte esclude che l’art. 1119 c.c. — nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma del condominio — ponga un divieto assoluto di divisione delle parti comuni. La norma subordina la divisibilità alla condizione che non risulti reso più incomodo l’uso delle cose comuni da parte dei singoli condomini. Poiché l’uso delle parti comuni è funzionale al godimento delle proprietà esclusive, la valutazione di comodità va compiuta confrontando le utilità ritraibili prima e dopo la divisione, considerando la destinazione del bene nella sua funzionalità.

Il giudice di merito si è attenuto a tali criteri, rilevando che la porzione comune, pur divisa, non ha perso la destinazione ad area verde, che ciascuna quota consente un godimento autonomo e che la condominialità del cortile pavimentato è stata mantenuta. La censura è pertanto rigettata.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte di merito ha reputato legittimo il taglio degli alberi senza verificare la compatibilità dell’intervento con i limiti dell’art. 1102 c.c., che consente al singolo un uso anche più intenso della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini il pari uso. Occorreva accertare se il taglio avesse compromesso l’aspetto estetico dell’edificio, di cui gli alberi costituivano elemento caratterizzante e di pregio.

La Corte richiama il principio per cui neppure l’assemblea può legittimamente disporre interventi sui beni condominiali in presenza di accertato pregiudizio estetico e di diminuzione dell’amenità complessiva, essendo invece ammissibili le modificazioni che comportino un miglioramento o un maggior rendimento del bene, o giustificate da esigenze di sicurezza e di eliminazione di fattori di pericolo. Anche i poteri del singolo sono subordinati al rispetto dei limiti dell’art. 1120, comma quarto, c.c. in tema di decoro architettonico.

Il terzo motivo è infondato. Nei giudizi di divisione la prova della comproprietà non richiede il rigore proprio dell’azione di rivendicazione, poiché la divisione non opera trasferimenti di diritti ma accerta un diritto comune a tutte le parti. Rilevano quindi il principio di non contestazione e il riconoscimento implicito della comunione. Quanto al dedotto difetto di contraddittorio, la censura era formulata in termini puramente ipotetici, senza indicare i litisconsorti pretermessi né le ragioni dell’integrazione necessaria. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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