Divisione di parte comune condominiale e legge applicabile ratione temporis (Cass. civ. Sez. II n. 2616 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divisione di parti comuni condominiali, il giudice deve applicare il testo dell’art. 1119 cod. civ. vigente al momento dell’introduzione del giudizio. Il requisito del consenso di tutti i partecipanti al condominio, introdotto dall’art. 4 della legge n. 220/2012 con decorrenza dal 18 giugno 2013, non opera retroattivamente sui giudizi già instaurati. Nell’originaria formulazione della norma ostativa all’indivisibilità della cosa comune era la sola circostanza che la divisione rendesse più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino. Nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo, neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel merito.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla domanda di divisione di un pianerottolo situato al primo piano di un edificio condominiale, proposta davanti al Tribunale di Agrigento con atto notificato il 7.11.2009. All’esito dei gradi di merito, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda, ritenendo che la divisione di una parte comune richiedesse il consenso di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1119 cod. civ.
La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con un unico motivo. La controricorrente ha resistito con controricorso. In prossimità della camera di consiglio, il difensore di quest’ultima ha depositato istanza di interruzione del giudizio per la morte della propria assistita.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’istanza di interruzione. Il Collegio la rigetta, richiamando il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per gli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. Una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo, neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel merito, dalla cui relata non emerga il decesso del patrocinato. A sostegno richiama Cassazione civile sez. III, 03/12/2015, n. 24635, Cass. 23/03/2017, n. 7477 e Cass. 13/10/2010, n. 21153.
Nel merito, il ricorso deduce la violazione dell’art. 1119 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale applicato il novellato art. 1119 cod. civ., come modificato dall’art. 4 della legge 11.12.2012, n. 220. Tale modifica ha inserito le parole «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio» ed è entrata in vigore il 18 giugno 2013, dunque in epoca successiva all’introduzione del giudizio, avvenuta con atto notificato il 7.11.2009.
Il motivo è fondato. La Corte di merito ha rigettato la domanda di divisione sulla base del solo dissenso manifestato dalle parti, mentre nell’originaria previsione dell’art. 1119 cod. civ., ratione temporis applicabile, era ostativa all’indivisibilità della cosa comune la circostanza che la divisione rendesse più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino. Tale valutazione è stata del tutto omessa dalla Corte d’appello, che ha invece fatto riferimento al requisito dell’unanimità, non richiesto dalla norma vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio e dotato di una valenza del tutto diversa.
La Corte richiama, per la corretta ricostruzione dell’iter formativo della modifica dell’art. 1119 cod. civ. e per la sua interpretazione nel testo vigente, la sentenza n. 26041/19. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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