Procedimento disciplinare dei medici convenzionati e termine a difesa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15687 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare dei medici di continuità assistenziale convenzionati, il richiamo nella lettera di contestazione al comma 5 dell’art. 30 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 non vincola l’Azienda all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 4, né impone di qualificare la condotta come violazione di natura occasionale. Poiché né il comma 4 né il comma 7 tipizzano le rispettive fattispecie, la qualificazione della condotta non deve necessariamente comparire nell’atto di avvio del procedimento. La violazione del termine a difesa, in ambito di lavoro pubblico privatizzato, determina la nullità del procedimento e della sanzione solo se il lavoratore deduce in concreto il pregiudizio subito nell’articolazione delle proprie giustificazioni, non essendo sufficiente la deduzione astratta del vizio.

Il Fatto

Due medici titolari di incarico trimestrale di convenzione per la continuità assistenziale presso una Azienda Sanitaria impugnavano davanti al Tribunale i provvedimenti di un Collegio Arbitrale, che avevano irrogato la sanzione della riduzione del 20% di quanto mensilmente dovuto per cinque mesi, seguiti dalle deliberazioni del Direttore generale.

Il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo legittimi i provvedimenti sotto il profilo formale, per il rispetto del termine di 180 giorni, e sotto il profilo sostanziale. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione. I due medici ricorrevano per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 30 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e la lesione del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono stati rigettati. La Corte muove da un dato pacifico: nella contestazione non vi era alcun riferimento alla natura occasionale o alla maggiore gravità della condotta. Ciò, secondo i ricorrenti, avrebbe vincolato l’Azienda al procedimento del comma 5 e alle sole sanzioni del comma 4.

La Corte osserva che né il comma 4 né il comma 7 dell’art. 30 dell’Accordo tipizzano le fattispecie di illecito disciplinare. Entrambi i commi 5 e 11 stabiliscono che l’Azienda contesta per iscritto l’addebito entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza; il comma 12 prevede che la convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall’invio della contestazione.

Il richiamo al comma 5 nella comunicazione di avvio, quindi, non vincolava l’Amministrazione all’erogazione delle sanzioni del comma 4, che avrebbe richiesto la qualificazione della condotta come occasionale. Accertata la maggiore gravità delle condotte, l’Azienda ha correttamente investito il Collegio arbitrale, applicando le garanzie procedurali previste quanto all’Autorità competente e alla convocazione.

Quanto alla violazione delle garanzie di difesa, la censura è infondata perché non è stata prospettata la lesione in concreto. La Corte richiama i propri precedenti, secondo cui la sanzione della illegittimità del licenziamento per violazione del termine posto per le difese del lavoratore è collegata alla deduzione di un pregiudizio effettivo. Il pregiudizio da mancato rispetto del termine a difesa deve essere dedotto in concreto e non in via astratta, anche con riferimento al termine ed alle modalità di convocazione disciplinati dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 150 del 2009. I vizi procedurali correlati all’audizione danno luogo a nullità solo ove sia dimostrato dall’interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa.

La Corte rileva infine che la sentenza di assoluzione penale depositata in memoria non reca attestazione di passaggio in giudicato, né la data di comunicazione al Procuratore generale: difetta quindi di rilevanza per mancanza della prova della irrevocabilità, il che assorbe il vaglio di ammissibilità del deposito. Il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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