Ripetizione dell’indebito bancario senza estratti conto integrali (Cass. civ. Sez. I n. 15688 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito limitandosi a specifiche poste debitorie illegittime non è tenuto a produrre l’intera serie degli estratti conto. La produzione integrale degli estratti conto e del contratto si rende necessaria, di regola, solo quando in giudizio si chieda la determinazione del saldo finale del conto, rettificato per effetto dell’eliminazione delle poste non dovute, per l’interdipendenza dei saldi intermedi. Il difetto assoluto di motivazione non sussiste quando il giudice di merito desuma la persistenza di un addebito nel periodo non documentato dalla sua presenza negli estratti anteriori e successivi, ritenendo attendibili le risultanze della documentazione disponibile.

Il Fatto

Una banca, incorporante l’istituto originariamente creditore, aveva proceduto a pignoramento immobiliare per il saldo passivo di due conti correnti. I correntisti, coniugi e poi eredi della titolare deceduta in corso di causa, si erano opposti all’esecuzione e avevano chiesto in via riconvenzionale il recupero delle somme addebitate a titolo di interessi ultrasoglia, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese fisse di chiusura.

Il Tribunale aveva dichiarato la nullità della clausola n. 7 dei contratti di conto corrente, ma aveva rigettato la domanda di ripetizione per incompletezza dei dati di calcolo. La Corte d’appello, accogliendo il gravame, aveva condannato la banca alla restituzione di una somma determinata, sul rilievo che la mancanza di alcuni estratti conto non aveva pregiudicato il riscontro degli addebiti contestati. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo l’inversione dell’onere della prova, per avere la Corte territoriale gravato il correntista, e non la banca, dell’onere di produrre il contratto e l’intera serie degli estratti conto.

La Corte ha ritenuto la censura infondata. Ha affermato che la produzione della serie integrale degli estratti conto, e del contratto, è necessaria di regola solo quando sia chiesta la determinazione del saldo finale del conto rettificato: in tal caso rileva l’interdipendenza dei vari saldi intermedi. Non è invece necessaria quando l’accertamento sia limitato alla restituzione di somme corrispondenti a specifiche poste debitorie illegittime, come l’addebito delle cambiali agrarie disconosciute.

La Corte ha richiamato il principio già espresso in materia di indebito derivante dalla nullità di clausole contrattuali: il correntista ha la facoltà di limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite in dipendenza di determinate clausole, limitando corrispondentemente la prova offerta (Cass. n. 5887/2021).

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., lamentando il difetto assoluto di motivazione. La Corte ha respinto la censura: la Corte d’appello ha spiegato di avere desunto la persistenza dell’addebito delle cambiali nel periodo non coperto dagli estratti conto dalla sua presenza negli estratti precedenti e, soprattutto, successivi. La permanenza dell’addebito nel periodo seguente dimostrava che esso non era stato eliminato in quello intermedio, onde la mancanza degli estratti non inficiava l’attendibilità delle risultanze documentali.

Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *