Ricorso inammissibile per mescolanza di motivi e censure di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10866 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che sovrappone e mescola i mezzi di impugnazione eterogenei previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., prospettando la medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo. Una tale formulazione attribuisce al giudice di legittimità il compito di isolare le censure teoricamente proponibili e di dare forma giuridica alle doglianze, con conseguente inammissibilità del ricorso. La violazione o falsa applicazione di norme costituzionali è deducibile direttamente come motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. solo quando le stesse siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui misurare la conformità. Le censure che contestano l’accertamento del giudice di merito e sollecitano una rivalutazione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, confermando la decisione di primo grado, respinge l’appello proposto avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 78 del 2021. Il primo giudice aveva respinto l’opposizione e dichiarato inammissibile quella proposta dalla società, non legittimata perché l’ordinanza era stata emessa e notificata nei confronti del solo amministratore, indicato come autore delle violazioni e obbligato principale.
Avverso la sentenza di appello il ricorrente, anche nella qualità di amministratore della società, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La Consigliera delegata propone la definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritenendo inammissibili i motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. Esso si fonda unicamente sull’indicazione della qualifica di amministratore contenuta nella relata di notifica, dato che non assume rilievo determinante per escludere l’obbligo ascritto. Il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha accertato come unico destinatario dell’ordinanza-ingiunzione il solo amministratore, chiamato a rispondere quale autore delle violazioni.
La Corte ricostruisce il contenuto del provvedimento opposto: la parte dispositiva conteneva l’ordine solo nei confronti dell’amministratore di pagare la sanzione amministrativa per le violazioni accertate; la parte motiva chiariva le ragioni della mancata emissione dell’ingiunzione anche a carico della società, obbligata solidale ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge n. 689/1981, ragioni costituite dall’invalidità della notifica del verbale ispettivo, vizio del procedimento che non consentiva di procedere ulteriormente verso la società.
Anche i residui motivi sono inammissibili e vanno valutati congiuntamente. Il Collegio richiama il principio per cui la violazione di norme costituzionali è deducibile come motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. solo quando le stesse siano di immediata applicazione, non esistendo disposizioni legislative di cui misurare la conformità (S.U. n. 11167 del 06/04/2022).
La Corte ribadisce poi il divieto di mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei riferiti all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione della stessa questione sotto profili incompatibili, quali violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, perché ciò rimette al giudice di legittimità l’individuazione delle censure proponibili (Cass. n. 3397 del 2024). Le censure, nel caso, mirano solo a contestare l’accertamento del giudice di merito, sollecitando una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.
La sentenza d’appello ha inoltre ritenuto che unico appellante fosse la società, e che l’eventuale appello del ricorrente in proprio sarebbe comunque tardivo. Tale statuizione non è stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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