Improcedibile il ricorso senza relazione di notifica dell’ordinanza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 15713 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando nel fascicolo telematico non sia stata depositata la relazione di notificazione del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ. La produzione del solo duplicato informatico del provvedimento, per di più privo della certificazione di conformità all’originale digitale, non assolve all’onere: la relazione di notifica è documento distinto e autonomo, la cui assenza non è supplita da altri atti. Non ricorrono le ipotesi derogatorie elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, che ammettono la sanatoria solo in presenza di elementi certi e univoci della notifica. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente, con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Il Fatto
Un avvocato ottiene due decreti ingiuntivi nei confronti di una cliente per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni legali. La debitrice si oppone con il rito sommario, contestando l’esistenza e la misura del credito e deducendo l’inadempimento del legale alle obbligazioni professionali. Riunite le opposizioni, il giudizio è proseguito nelle forme del rito speciale sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Il Tribunale, in composizione collegiale, accoglie parzialmente l’opposizione, revoca i decreti opposti e riduce la somma dovuta. Avverso tale ordinanza il legale ricorre in cassazione con cinque motivi; la controricorrente resiste con controricorso. La trattazione è disposta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta una questione pregiudiziale e assorbente, attinente alla procedibilità del ricorso: il mancato regolare e tempestivo deposito della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 369 cod. proc. civ.
Il ricorrente dichiara nell’intestazione che l’ordinanza impugnata gli è stata notificata in una data determinata. Tuttavia, unitamente al ricorso, ha prodotto il solo duplicato informatico del provvedimento, privo della certificazione di conformità all’originale digitale, e non la relazione di notificazione. Nell’indice dei documenti lo stesso ricorrente indica la produzione del duplicato, senza alcun riferimento alla relazione, che non si rinviene nel fascicolo telematico.
La Corte rileva inoltre che il ricorso non risulta notificato nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Poiché la data di pubblicazione non è indicata né documentata da certificazione di cancelleria, essa si presume coincidente con quella di pronuncia; la relazione di notificazione non risulta tempestivamente prodotta neppure dalla controricorrente.
Il Collegio esclude che ricorra alcuna delle ipotesi derogatorie individuate dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando Cass. Sez. U n. 8312 del 2019, Sez. I n. 3727 del 2021, Cass. Sez. U n. 22438 del 2018 e Sez. III n. 27480 del 2018. In mancanza dei presupposti della sanatoria, non vi è spazio per evitare la sanzione dell’improcedibilità.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.