Reiterata somministrazione nel pubblico impiego: no alla conversione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15745 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’illegittimo ricorso alla somministrazione a termine, anche se reiterato, non determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore, dovendosi escludere ogni effetto costitutivo in tal senso in ragione del divieto di conversione posto dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001. L’assunzione presso la pubblica amministrazione avviene infatti per concorso, ai sensi dell’art. 97 Cost., e i contratti a termine delle amministrazioni non possono dar luogo a rapporti stabili al di fuori di tale modalità. Il lavoratore ha diritto esclusivamente al risarcimento del danno per l’abuso subito. Il motivo di ricorso che deduca la violazione di legge senza censurare il percorso argomentativo della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
La lavoratrice aveva svolto senza soluzione di continuità attività di operatore socio sanitario presso un ospedale, dapprima alle dipendenze delle cooperative assegnatarie di un appalto di servizi e poi, dal 2009, come lavoratrice somministrata da un’agenzia, in forza di ripetuti contratti più volte prorogati. Al subentro dell’azienda sanitaria utilizzatrice, la lavoratrice aveva agito in giudizio per far accertare l’illegittimità della reiterazione e ottenere le tutele conseguenti, compresa la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato.
Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, dichiarando illegittimo il ricorso al lavoro somministrato, condannando l’azienda al risarcimento del danno nella misura di sette mensilità e riconoscendo il diritto al medesimo trattamento economico dei dipendenti a tempo indeterminato. La Corte d’appello di Milano aveva respinto entrambi gli appelli, principale e incidentale. La questione approda in cassazione, con ricorso principale della lavoratrice e ricorso incidentale dell’azienda sanitaria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il motivo con cui la ricorrente principale sosteneva l’operatività delle tutele reali previste dagli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 276/2003 e artt. 30 e ss. d.lgs. n. 81/2015 anche nel pubblico impiego. Il motivo è inammissibile: il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. deve essere dedotto con specifiche argomentazioni volte a dimostrare il contrasto con le norme invocate, mentre la ricorrente si limita a doglianze generiche.
Nel merito la sentenza impugnata si conforma alla giurisprudenza di legittimità in tema di illegittima reiterazione di contratti a termine (Sezioni Unite n. 5072 del 2016, Sezioni Unite n. 5542 del 2023), orientamento superato positivamente sia dal vaglio della Corte di giustizia UE (causa C-494/16) sia da quello della Corte costituzionale con la n. 248/2018. L’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 impedisce la conversione del rapporto e impone il ricorso al solo rimedio risarcitorio.
Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile per la promiscuità dei profili dedotti, ovvero violazione di legge, motivazione contraddittoria e omesso esame di fatto decisivo, non essendo consentita la prospettazione della stessa questione sotto profili incompatibili. La censura mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici, operazione estranea al giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito.
Quanto al ricorso incidentale dell’azienda, la Corte ne dichiara l’inammissibilità dei tre motivi. Il primo non aggredisce la ratio decidendi della sentenza, incentrata sull’assenza di adeguata impugnazione dei presupposti di cui all’art. 36. Il secondo, oltre alla preclusione dell’art. 360, penultimo comma, c.p.c., conferma la conformità della decisione ai principi in tema di successione di contratti di somministrazione nel pubblico impiego (Sez. L n. 13982 del 2022). Il terzo motivo è inammissibile, spettando al giudice di merito l’apprezzamento della non contestazione ex art. 115 c.p.c., sindacabile solo per difetto assoluto di motivazione.
La Corte dichiara quindi inammissibili entrambi i ricorsi, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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