Fondo Volo, ricongiunzione esclusa per chi non ha maturato la pensione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23310 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il dipendente civile o militare dello Stato cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e successivamente instauri un rapporto di lavoro privato, la contribuzione già versata si valorizza mediante l’istituto della costituzione della posizione assicurativa di cui agli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, che ne prevedono il trasferimento senza interessi. Non trova applicazione, in tale ipotesi, la disciplina della ricongiunzione prevista dalla legge n. 29/1979, operante solo quando la contribuzione accreditata è da sola sufficiente al riconoscimento della pensione. Ne consegue che il lavoratore non ha diritto alla detrazione degli interessi composti al 4,5% annuo dalla riserva matematica, né ai sensi dell’art. 2 né ai sensi dell’art. 5 della legge n. 29/1979, restando la contribuzione statale soggetta, per specialità, al regime proprio.

Il Fatto

Il lavoratore aveva prestato servizio in aeronautica militare, con iscrizione all’INPDAP, fino al 1996. Cessato il rapporto, era stato assunto da una compagnia aerea privata e iscritto al Fondo Volo. Nel settembre 1996 presentava domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi.

A fronte dell’onere calcolato dall’INPS, il lavoratore chiedeva il ricalcolo con detrazione degli interessi dalla riserva matematica. La domanda veniva respinta in via amministrativa e accolta in primo grado; la Corte d’appello di Venezia confermava la decisione. L’INPS proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. unico legge n. 322/1958 e dell’art. 2 legge n. 29/1979. La Corte ritiene il ricorso fondato. Il passaggio dall’INPDAP al Fondo Volo, avvenuto quando il lavoratore non aveva ancora maturato il diritto a pensione, non integra la fattispecie della ricongiunzione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza formatasi su casi analoghi, che ha escluso la detrazione degli interessi al 4,5%, negando l’applicabilità dell’istituto della ricongiunzione e affermando quella della costituzione della posizione previdenziale.

La distinzione è netta. La costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione: opera a condizione che il richiedente abbia cessato definitivamente il servizio e non abbia raggiunto i requisiti per la pensione nel fondo speciale. Diversamente dalla ricongiunzione, può avvenire solo presso il fondo lavoratori dipendenti dell’INPS e prescinde dall’iscrizione ad altro fondo.

Quanto all’art. 126, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, che esclude la costituzione per chi assuma un altro “servizio”, la Corte precisa che la norma si riferisce all’instaurazione di un nuovo rapporto di pubblico impiego, non a un rapporto privatistico. Resta quindi esclusa ogni causa di esclusione.

Il passaggio al Fondo Volo non fa rivivere retroattivamente gli interessi. Ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla disciplina speciale sua propria: quella statale rimane improduttiva di interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa. La sentenza è cassata e la domanda originaria rigettata nel merito, con compensazione delle spese per essersi l’orientamento formato dopo la proposizione della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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