Sostituzione di dirigente medico: no mansioni superiori, solo indennità sostitutiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15744 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione nell’incarico di dirigente medico di struttura complessa, disciplinata dall’art. 18, comma 7, CCNL dell’8.6.2000 per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, non integra lo svolgimento di mansioni superiori, poiché si realizza nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ. e l’esclusione del diritto al trattamento accessorio spettante al sostituito: al sostituto è dovuta la sola indennità sostitutiva prevista dalla disciplina collettiva. Il superamento del termine di sei mesi, prorogabile a dodici, per l’espletamento della procedura di copertura del posto vacante non legittima la rivendicazione dell’intero trattamento economico del dirigente sostituito, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità specificamente prevista dal contratto e risultando quindi inapplicabile l’art. 36 Cost.

Il Fatto

Un dirigente medico, in servizio a tempo indeterminato presso una azienda sanitaria locale, era risultato idoneo, insieme a un collega, a ricoprire l’incarico di direzione di una struttura complessa di fascia A2, di durata quinquennale, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, d.lgs. n. 502/1992. L’incarico era stato formalmente affidato al collega, che però, essendo transitato in regime di comando presso un diverso ente, non lo aveva svolto: dalla data indicata il dirigente aveva pertanto esercitato di fatto le funzioni di direzione, senza ricevere alcun beneficio giuridico né economico.

Il dirigente aveva quindi agito davanti al Tribunale per ottenere le differenze retributive maturate. Il primo giudice, sulla base della documentazione attestante l’effettivo svolgimento dell’incarico, aveva accolto la domanda subordinata, condannando l’azienda al pagamento della retribuzione di posizione e dell’indennità di sostituzione, mentre aveva respinto la pretesa fondata sullo svolgimento di mansioni superiori. L’appello proposto dall’azienda era stato dichiarato infondato: la Corte d’appello, richiamando un precedente di legittimità, aveva confermato le conclusioni del primo giudice. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente per mancata indicazione del contratto collettivo dell’Area Sanità 2016-2018. I conteggi erano stati parametrati, in entrambi i gradi di merito, al solo art. 18, comma 7, CCNL dell’8.6.2000, nel periodo di vigenza in cui si colloca il rapporto. In ogni caso, il contratto collettivo nazionale del pubblico impiego è conoscibile ex officio dal giudice, che vi provvede con mezzi propri secondo il principio iura novit curia, a prescindere dall’iniziativa di parte.

Nel merito il ricorso è stato accolto. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, che — superando un isolato precedente di segno contrario — ha affermato che la sostituzione nell’incarico di dirigente medico di struttura non si configura come svolgimento di mansioni superiori, perché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Non trova quindi applicazione l’art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità sostitutiva.

La giurisprudenza richiamata ha altresì superato l’orientamento secondo cui il dirigente maturerebbe il diritto alla retribuzione di posizione corrispondente all’incarico svolto di fatto. L’inoperatività dell’art. 2103 cod. civ. per la dirigenza, sancita in via generale dall’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, deriva dal fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, ma solo l’idoneità professionale a ricoprire un incarico. Per la dirigenza sanitaria il principio è ribadito dall’art. 15 d.lgs. n. 502/1992, che colloca la dirigenza in un unico ruolo e livello, e dall’art. 15 ter, comma 5, che esclude espressamente l’applicazione dell’art. 2103, comma 1, cod. civ. alle sostituzioni.

Trova dunque applicazione l’art. 24 d.lgs. n. 165/2001, che delega alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti e fissa, al comma 3, il principio di onnicomprensività della retribuzione. Le parti collettive hanno disciplinato le sostituzioni proprio all’art. 18, comma 7, CCNL 8.6.2000, ribadendo che esse non si configurano come mansioni superiori e prevedendo una speciale indennità, dovuta solo per le sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni. Il comma 4 consente la sostituzione per il tempo necessario all’espletamento delle procedure concorsuali, con durata di sei mesi prorogabili a dodici: le parti collettive non hanno però previsto conseguenze economiche per l’omesso rispetto del termine, omissione non casuale. Il termine svolge una funzione sollecitatoria, ma il suo superamento non legittima la rivendicazione dell’intero trattamento del sostituito, impedita dall’incipit del comma 7 e dal principio di onnicomprensività.

La sentenza è stata pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., riconoscendo al dirigente la sola indennità sostitutiva per tutta la durata della sostituzione ed escludendo la retribuzione di posizione. L’azienda è stata condannata al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, e alle spese dell’intero giudizio secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

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