Inammissibile il ricorso che non aggredisce il decisum risarcitorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31854 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve avere specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, con esatta individuazione del capo di pronunzia censurato e illustrazione intelligibile delle ragioni del vizio denunciato. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum equivale alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. Resta estraneo al giudizio di legittimità il tentativo di sollecitare una revisione nel merito dell’accertamento di fatto. Il motivo che prospetti la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. solo in via condizionata all’accoglimento di altra censura non è autonomo motivo, ma mero richiamo all’effetto espansivo interno della cassazione.

Il Fatto

Con sentenza del 29 luglio 2020 la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e accoglieva, delle domande proposte da alcuni dirigenti medici nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, soltanto quella relativa al risarcimento del danno correlato al ritardo nell’assegnazione dell’incarico dirigenziale, parametrato all’omessa corresponsione della retribuzione di posizione, entro il limite della prescrizione decennale operante per due soli ricorrenti.

La Corte territoriale aveva qualificato la domanda come volta ad azionare il diritto a un danno risarcibile, conseguente al fatto che l’Azienda era tenuta ad adottare senza indugio il formale provvedimento di conferimento, a fronte di un incontestato svolgimento di funzioni dirigenziali. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la struttura sanitaria, affidandolo a due motivi, cui hanno resistito con controricorso gli originari istanti.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Azienda deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 15-ter d.lgs. n. 502/1992, in connessione con le disposizioni dei CCNL succedutisi dal 1996 al 2008, lamentando che la Corte d’Appello si sia discostata dal principio secondo cui, in difetto dei necessari atti organizzativi, i dirigenti medici non potevano vantare alcun diritto al conferimento dell’incarico né rivendicare la retribuzione di posizione parte variabile, che presuppone la graduazione delle funzioni.

La Corte rileva che il motivo non coglie il decisum della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, poggia su una peculiare lettura della domanda, volta al ristoro del danno conseguente all’esercizio di fatto di funzioni pacificamente qualificate come dirigenziali e comunque fatte oggetto di graduazione già nel 2009. La Corte territoriale non ha riconosciuto le somme a titolo retributivo, ma ha commisurato il danno derivato dal ritardo all’importo che sarebbe stato riconosciuto, in ragione della disponibilità delle risorse, qualora le procedure fossero state ultimate.

Il ricorso, insistendo sull’insussistenza del diritto al conferimento dell’incarico, svolge considerazioni non specificamente riferibili al decisum, perché non denuncia la violazione delle norme civilistiche in tema di inadempimento e di risarcimento del danno, né eccepisce la nullità della pronuncia per vizio motivazionale. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l’oggetto del giudizio di cassazione è il controllo sulla legalità e logicità della decisione, con conseguente inammissibilità delle censure prive di specifica attinenza al decisum, assimilabili alla mancata enunciazione dei motivi (Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. Sez. Un. n. 14385/2007).

Il motivo incorre in un’ulteriore ragione di inammissibilità là dove denuncia il travisamento della documentazione in atti, con riguardo alla formalizzazione della graduazione intervenuta nel 2015: esso sollecita una revisione nel merito dell’accertamento di fatto, estranea al giudizio di legittimità. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che prospetta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. solo come eventuale e condizionata all’accoglimento della prima censura: si tratta di un mero richiamo all’effetto espansivo interno della cassazione. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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