Giudicato interno su autonoma ratio decidendi non impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 15786 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di primo grado si fondi su due distinte e autonome rationes decidendi, l’impugnazione che investa una sola di esse rende irrevocabile l’altra, sulla quale si forma il giudicato interno. Il giudice di appello che rilevi l’avvenuta formazione del giudicato su una delle ragioni della decisione deve rigettare il gravame, senza poter riesaminare nel merito la questione ormai coperta. L’accertamento compiuto dal giudice di secondo grado in ordine all’esistenza di due autonome rationes decidendi, condotto sul testo della sentenza impugnata, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente, laureata in medicina, aveva frequentato una scuola di specializzazione post lauream tra il 1999 e il 2002. Nel 2012 ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo la condanna al pagamento della differenza tra la borsa di studio percepita e quella erogata agli specializzandi iscritti dopo il 2006, nonché delle differenze per rivalutazione annuale e adeguamento triennale previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 257/1991.
Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda. La Corte d’appello ha confermato il rigetto, rilevando tra l’altro che la questione dell’adeguamento triennale era coperta da giudicato, poiché la sentenza di primo grado si fondava su due autonome rationes decidendi e solo una era stata impugnata. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe rigettato la domanda di adeguamento triennale unicamente sul presupposto della prescrizione quinquennale, e che il riferimento alla legittimazione passiva dell’Università sarebbe stato un mero obiter dictum. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto sussistere due distinte rationes decidendi e la formazione del giudicato su quella non impugnata.
La Suprema Corte ritiene il motivo manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il Tribunale, dopo aver richiamato alcuni principi della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che da tali principi discende semmai un diritto a percepire dall’Università frequentata la rideterminazione triennale dell’importo, ai sensi del d.lgs. n. 257/1991.
Tale affermazione non è ipotetica né incidentale, ma integra una ratio decidendi autonoma rispetto a quella fondata sulla prescrizione. Poiché essa non è stata investita dall’appello, il giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto che la relativa questione fosse coperta da giudicato interno.
La conseguenza processuale è il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in dispositivo, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.