Inammissibile il ricorso che deduce errore di diritto su errore di fatto (Cass. civ. Sez. II n. 15899 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, prospettando come errore di diritto un preteso errore nella ricostruzione dei fatti rilevanti, chieda alla corte di legittimità di dischiudere un ulteriore grado di accertamento sul merito. Il giudice di legittimità non è una terza istanza di merito pieno. Quando il giudizio di appello è stato instaurato dopo l’11 settembre 2012 e ricorrono i presupposti, opera il filtro dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., che preclude la cognizione della censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e, con essa, di ogni profilo che la presupponga. L’accertamento del giudice di merito circa l’illeggibilità di una scrittura privata e la conseguente privazione di efficacia probatoria non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio di motivazione nei limiti consentiti.

Il Fatto

Nel giugno 2002 un soggetto conviene dinanzi al Tribunale di Palmi tre convenuti per l’accertamento, o il trasferimento, della proprietà esclusiva di due appartamenti, invocando una transazione del 1988 relativa alla titolarità di un’azienda e alla proprietà di un fabbricato. Nel 2004 alcuni dei convenuti e una società instaurano un secondo giudizio, chiedendo l’accertamento della proprietà degli immobili, la restituzione dei beni e il risarcimento del danno da illegittima occupazione.

Riunite le cause, il Tribunale accoglie le domande del secondo giudizio e condanna la ricorrente alla restituzione e al risarcimento. La Corte di appello di Reggio Calabria conferma sostanzialmente l’esito, riducendo gli importi per un errore materiale. La soccombente ricorre in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi sono esaminati congiuntamente e disattesi. Essi condividono lo stesso vizio di impostazione: scambiano il ruolo di una corte di legittimità con quello di una terza istanza di merito pieno. La ricorrente presume di poter accedere al giudizio di legittimità per ottenere un ulteriore grado di accertamento dei fatti, presentando come errore di diritto un preteso errore nella ricostruzione dei fatti, già accertati in modo conforme nei gradi precedenti.

Per priorita logica la Corte anticipa l’esame del quarto motivo, che censura l’apprezzamento circa l’illeggibilità delle copie della scrittura privata. La ricorrente aveva agito per l’esecuzione in forma specifica della scrittura del 1988, producendone fotocopia di contenuto identico alla copia autenticata. La sentenza impugnata aveva però affermato in più luoghi che tale fotocopia è del tutto illeggibile e che non è possibile rinvenirne l’effettivo contenuto, destituendola così di efficacia probatoria.

Tale accertamento non può essere scalfito dalla riproduzione del contenuto della scrittura negli atti della parte: l’operazione equivale a giustapporre l’apprezzamento di parte a quello del giudice, che non presta il fianco a censure in sede di legittimità. Ne discende l’inammissibilità del quarto motivo.

In via consequenziale la Corte dichiara inammissibili anche i primi tre motivi, accomunati dal tentativo di recuperare l’efficacia della scrittura privata. Ciascun profilo è privo del carattere della decisività. Inoltre il primo motivo è inammissibile già per l’operatività dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.: l’esame della mancata applicazione dell’art. 2719 cod. civ. presuppone la cognizione della censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., preclusa dal filtro.

Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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