Indennità aggiuntiva al coltivatore diretto anche per opera privata di pubblica utilità (Cass. civ. Sez. I n. 20372 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 d.P.R. n. 327/2001 non solo quando il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un’opera privata di pubblica utilità. La disciplina derogatoria contenuta nell’art. 36 d.P.R. n. 327/2001 riguarda, infatti, solo l’indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall’art. 42 d.P.R. cit., che costituisce un’indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva. La sua liquidazione può comportare l’erogazione, in favore del proprietario e del coltivatore diretto, di indennità che, nel loro complesso, superino il valore venale del bene espropriato.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalle vicende espropriative che hanno interessato terreni di proprietà privata, necessarie per la costruzione di un metanodotto. Con decreto del 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l’espropriazione e l’occupazione temporanea in favore della società ricorrente, che svolge attività di trasporto di gas naturale attraverso la propria rete di gasdotti.

Tra le aree interessate vi era un terreno concesso in affitto a un coltivatore diretto, il quale ha chiesto alla società e alla proprietaria la corresponsione dell’indennità aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. n. 327/2001. La richiesta è stata respinta sulla base della ritenuta inapplicabilità della norma alle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la condanna, rideterminando solo l’importo. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 36 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che l’art. 36, in caso di opere private di pubblica utilità, escluderebbe radicalmente l’applicazione delle disposizioni delle sezioni III e IV del Capo VI, nel cui novero rientra l’art. 42. Ha aggiunto che mancherebbe una espressa previsione legislativa dell’indennità aggiuntiva per tale ipotesi e che l’applicazione finirebbe per disincentivare l’attività dei privati in favore della collettività.

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. La decisione impugnata si è conformata all’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva anche quando il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera privata di pubblica utilità.

Il passaggio decisivo è di ordine sistematico. La disciplina derogatoria dell’art. 36 d.P.R. n. 327/2001 opera esclusivamente sull’indennità di espropriazione e non si estende a quella prevista dall’art. 42, che mantiene una propria autonomia. L’indennità aggiuntiva si somma a quella ordinaria e la sua liquidazione può portare, in favore del proprietario e del coltivatore diretto, a importi complessivamente superiori al valore venale del bene ablato.

Sul punto la Corte richiama i propri precedenti, Cass. n. 21058/2022 e Cass. n. 32072/2023, e dichiara di voler dare continuità a tale orientamento, non avendo la ricorrente offerto elementi idonei a modificarlo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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