Presunzioni e mandato senza rappresentanza: sindacato di legittimità limitato (Cass. civ. Sez. II n. 3108 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di ricorrere alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e apprezzarne la rispondenza ai requisiti di legge. Tale apprezzamento, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. La censura per vizio di motivazione non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio. Non occorre, inoltre, che tra fatto noto e fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale: è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Sul piano processuale, in regime di doppia conforme, il ricorrente in cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’ex coniuge dinanzi al Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’esistenza di un mandato senza rappresentanza in forza del quale l’immobile, formalmente acquistato dalla donna, era in realtà rimasto di sua proprietà. Sosteneva di aver versato la caparra, parte del prezzo e i ratei del mutuo, e di aver conferito una procura generale divenuta inutilizzabile dopo il cambio di identità conseguente all’ammissione al programma di protezione. In via subordinata, domandava la condanna della controparte per ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo che gli elementi indiziari fossero gravi, precisi e concordanti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, incentrati sulla violazione delle regole in materia di presunzioni e sulla motivazione apparente in ordine alle prove documentali.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2729 cod. civ., per aver la Corte territoriale negato la valenza probatoria degli indizi addotti. La Corte di cassazione respinge la censura richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’utilizzo del ragionamento presuntivo e la valutazione dei requisiti di legge costituiscono apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando congruamente motivato.

La Corte sottolinea che la motivazione della sentenza impugnata è ampia ed esaustiva e che il ricorrente, in realtà, sollecita un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie. Questa attività è riservata al giudice del merito. Il legame tra fatto noto e fatto ignoto, precisa l’ordinanza, non deve consistere in una necessità causale assoluta ed esclusiva: è sufficiente una deduzione logicamente probabile secondo criteri di normalità. Nel caso concreto, la valutazione operata dai giudici di merito risponde a tale parametro.

Il secondo motivo contesta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e la motivazione apparente in ordine al rigetto della domanda di arricchimento senza causa. La Corte lo dichiara inammissibile. Sul versante del vizio di motivazione, richiamando la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera della legge n. 134/2012, ribadisce che il sindacato è consentito solo quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza grafica della motivazione, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

In particolare, la Corte osserva che il motivo, anche se riqualificato come omesso esame di un fatto decisivo, non sarebbe ammissibile in un caso di doppia conforme. Ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di appello, dimostrando che sono tra loro diverse: adempimento nella specie non svolto.

Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la censura è manifestamente inammissibile perché si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. La violazione del paradigma dell’art. 115 non si ravvisa nella mera circostanza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dal prudente apprezzamento. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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