Cessione d’azienda in frode fiscale: onere di motivare l’intento frodatorio (Cass. civ. Sez. V n. 15948 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione d’azienda, l’art. 14 d.lgs. n. 472/1997 distingue due ipotesi, con conseguenze profondamente diverse sulla responsabilità solidale del cessionario. Nella cessione conforme a legge la responsabilità è sussidiaria, con beneficium excussionis, limitata nel quantum al valore dell’azienda o del ramo e nell’oggetto alle violazioni del triennio rilevante. Nella cessione attuata in frode ai crediti tributari, anche con trasferimento frazionato di singoli beni, la responsabilità del cessionario non incontra limiti temporali né di importo. Ne deriva che il giudice di merito, per affermare la frode, deve indicare gli elementi concreti da cui desume la finalità fraudolenta e la partecipazione consapevole del cessionario.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente, titolare di ditta individuale e cessionario di una società unipersonale in liquidazione, tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, per Irpef, Iva e Irap. L’Amministrazione ha invocato la sua qualità di obbligato in solido ex art. 14 d.lgs. n. 472/1997, per l’anno della cessione e per le due annualità pregresse.
Il contenzioso si è concluso nei primi due gradi con il rigetto delle ragioni del contribuente. La Commissione tributaria regionale ha confermato la legittimità degli atti, ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini per la rilevanza penale delle violazioni e ha qualificato l’operazione come cessione di ramo d’azienda finalizzata a frodare i crediti erariali. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono stati rigettati. Quanto alla decadenza, la Corte ha ricordato che l’art. 37, comma 24, d.l. n. 223/2006 ha introdotto il raddoppio dei termini in presenza di violazioni comportanti l’obbligo di denuncia penale, con applicazione estesa ai periodi d’imposta i cui termini fossero ancora pendenti all’entrata in vigore del decreto. Le modifiche successive del d.lgs. n. 128/2015 e della l. n. 208/2015 non operano nella fattispecie, essendo stato l’atto impositivo notificato nel 2011.
La Corte ha poi ribadito che il raddoppio prescinde dalla effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del processo penale, derivando dal mero riscontro dell’obbligo di denuncia. Il controllo del giudice tributario, ove richiesto, è una prognosi postuma sulla sussistenza dei presupposti, per verificare che l’Amministrazione non abbia agito in modo pretestuoso, secondo il principio della Corte costituzionale n. 247 del 2011.
Anche i motivi sulla nullità degli avvisi per vizio di motivazione sono stati respinti. L’atto impositivo che richiama un altro documento non conosciuto dal contribuente deve allegarlo, salvo che ne riproduca il contenuto essenziale: si tratta di accertamento in fatto del giudice di merito, non sindacabile per difetto di specificità del motivo.
Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati accolti. La Corte ha ricostruito la disciplina dell’art. 14 d.lgs. n. 472/1997, che differenzia la responsabilità del cessionario a seconda che la cessione sia conforme a legge o sia attuata in frode dei crediti tributari. Nel primo caso opera una responsabilità sussidiaria, con beneficium excussionis e limiti temporali e quantitativi; nel secondo la responsabilità non ha limiti temporali ed è presunta iuris tantum quando il trasferimento avvenga entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
La Corte ha osservato che la motivazione della pronuncia di appello non chiarisce da quali elementi desuma l’intento frodatorio e la partecipazione del cessionario. La sentenza ha pertanto falsamente applicato l’art. 14, perché il giudice avrebbe dovuto identificare gli elementi dai quali far discendere la finalità fraudolenta. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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