Notifica all’estero di verbale CdS e sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. II n. 19686 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione all’estero del verbale di contestazione di infrazione al codice della strada è disciplinata dall’art. 142 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 14, comma 4, legge n. 689/1981, che opera in via residuale, quando non sia possibile procedere secondo le convenzioni internazionali applicabili o la legge consolare. La notifica dell’atto amministrativo non rientra nella materia civile o commerciale e resta quindi estranea alla Convenzione dell’Aja del 1965. L’eventuale nullità della notificazione a mezzo posta del verbale di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario proponga una tempestiva e rituale opposizione, realizzandosi nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è preordinata, con conseguente venir meno dell’interesse a denunciare lo specifico vizio.

Il Fatto

Un Comune contestava a un automobilista, residente all’estero, il superamento del limite di velocità. Non essendo state comunicate le generalità del conducente per la decurtazione del punteggio della patente, l’ente elevava un secondo verbale per violazione dell’art. 126-bis, comma 2, cod. strada. Il destinatario impugnava il secondo verbale, insieme a quello presupposto, davanti al Giudice di Pace, che rigettava l’opposizione, ritenendo perfezionata la notifica per compiuta giacenza e compensando le spese per la controvertibilità della materia.

Il Tribunale, in grado di appello, dichiarava inammissibile l’appello principale perché viziato da domanda nuova e accoglieva l’appello incidentale sulle spese, rilevata la soccombenza integrale. Il soccombente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo, esaminato per primo per priorità logica, è infondato. La Corte ricostruisce il procedimento notificatorio all’estero muovendo dall’art. 142 cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 14, comma 4, legge n. 689/1981, e ne sottolinea la natura residuale: il primo comma si applica soltanto quando risulti impossibile eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. n. 200/1967.

Nella specie non è invocabile la Convenzione dell’Aja del 1965, perché la notifica dell’atto amministrativo è estranea alla materia civile o commerciale cui la Convenzione fa riferimento. Il richiamo è alla Corte costituzionale n. 149 del 2000. Né opera la Convenzione di Strasburgo del 1977 in materia amministrativa, poiché la Svizzera l’avrebbe ratificata solo nel 2019, con entrata in vigore successiva all’emissione dei verbali. Residua la legge consolare, in relazione alla quale la Svizzera figura tra i paesi per i quali non è escluso l’invio diretto: la notifica può quindi essere spedita per posta raccomandata con avviso di ricezione.

La Corte accede direttamente agli atti di merito, trattandosi di vizio di natura processuale. Risulta pacifico che il verbale presupposto fu notificato al medesimo indirizzo e con la stessa procedura del secondo verbale, quest’ultimo notificato il 31.01.2019 e impugnato il 21.03.2019, entro il termine di 360 giorni previsto per i residenti all’estero dall’art. 201, comma 1, cod. strada.

Da qui il principio decisivo: a prescindere dalla validità della notifica del verbale presupposto, l’eventuale nullità della notificazione a mezzo posta è sanata per il raggiungimento dello scopo, che è la conoscenza legale dell’atto ai fini dell’utile predisposizione delle difese, quando sia proposta una tempestiva e rituale opposizione. Si realizza nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è finalizzata e viene meno l’interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio, secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 11550 del 2022.

Il motivo è quindi rigettato e il primo resta assorbito per assorbimento improprio. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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