Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti illegittimo se imposto da regolamento (Cass. civ. Sez. V n. 24149 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà che la Cassa previdenziale privatizzata imponga sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, mediante delibera regolamentare di rinnovo quadriennale, integra una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore ai sensi dell’art. 23 Cost. L’ente non può derogare alle fonti di rango primario attraverso il proprio potere regolamentare, non essendo quello previsto dal d.lgs. n. 509/1994 un regolamento di delegificazione. Il prelievo resta estraneo ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e incompatibile con il principio del pro rata. Il diritto alla restituzione delle somme trattenute è soggetto alla prescrizione decennale, non alla prescrizione quinquennale, difettando la liquidità e l’esigibilità del credito. Gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto, coincidente con i singoli prelievi.
Il Fatto
Un professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, titolare di pensione dal 2005, agisce per accertare l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul proprio trattamento in forza di alcune delibere dell’ente, adottate in rinnovo della misura introdotta dall’art. 22 del Regolamento della Cassa. Il giudice di primo grado accoglie la domanda e condanna l’ente alla restituzione delle somme trattenute nel limite della prescrizione decennale, con interessi dalle singole trattenute. Esclude invece l’applicabilità del prelievo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013, per difetto del presupposto dell’inerzia dell’ente.
La Corte d’Appello di Venezia respinge il gravame della Cassa. Quest’ultima propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. Il professionista resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per conformità della sentenza al consolidato orientamento di legittimità.
La Motivazione della Corte
Tutti i motivi sono dichiarati infondati. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 17742/2015, che avevano già distinto i pensionati con diritto maturato prima della riforma del 2006 — ai quali si applica rigorosamente il principio del pro rata — dai pensionati successivi, per i quali opera l’operatività attenuata del medesimo principio.
Il passaggio centrale è che la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte non è derogabile dall’autonomia dell’ente. La Corte richiama la sentenza n. 31875 del 2018, che aveva ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà della stessa Cassa, qualificandolo come prelievo riconducibile al genus dell’art. 23 Cost. Il d.lgs. n. 509/1994 non ha attribuito ai regolamenti delle Casse il carattere di regolamenti di delegificazione: essi non possono sostituire disposizioni legislative statali né derogare a fonti primarie.
Esula dal novero dei provvedimenti consentiti — e contrasta con il principio del pro rata — qualsiasi atto che imponga una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato. Il contributo straordinario di solidarietà è per natura provvisorio e limitato nel tempo, sicché non persegue l’equilibrio finanziario di lungo periodo. La sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 non incide su tali conclusioni, trattandosi comunque di prelievo riservato al legislatore.
Quanto al prelievo dell’1% del biennio 2012-2013, la Corte ne esclude l’applicabilità automatica: esso presuppone una condizione di inerzia dell’ente e non l’attivazione di una regolamentazione rivelatasi giudizialmente illegittima. L’illegittimità giudiziale della contribuzione non è equiparabile all’inattività nella adozione di una legittima forma contributiva.
Sulla prescrizione, la Corte conferma che l’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. In contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.; non trova applicazione l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, che riguarda la diversa ipotesi della riliquidazione della pensione. Gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, e non dalla domanda, avendo i crediti previdenziali natura unitaria.
Il ricorso è concluso con la condanna della ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di un’eguale somma in favore della Cassa delle Ammende, valorizzando la funzione deflattiva della proposta di definizione non accettata.
Nota della Redazione
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