Subordinazione del tipografo: criteri sussidiari e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15949 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, censurabile in Cassazione soltanto per la determinazione dei criteri generali e astratti applicati al caso concreto. L’elemento indefettibile della subordinazione è il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore, non necessariamente stringente. Quando l’assoggettamento non è agevolmente apprezzabile per la peculiarità delle mansioni, il giudice deve valutare globalmente gli elementi sussidiari (continuità delle prestazioni, osservanza di un orario, retribuzione prestabilita, assenza di struttura imprenditoriale), che assumono valore indiziario della subordinazione stessa.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato svolto, dal 1978 al 2010, dapprima alle dipendenze di un primo titolare e poi del nuovo titolare, con mansioni di tipografo, oltre alla corresponsione di differenze retributive quantificate in euro 178.316,00. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 129/2023, ha confermato la pronuncia, ritenendo gli elementi istruttori insufficienti a provare la natura subordinata del rapporto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art. 2094 cod. civ.. Sostiene che dalle stesse ammissioni della parte resistente emergesse l’esistenza di un rapporto lavorativo dal dicembre 1997, con mansioni di tipografo e retribuzione, sia pure saltuaria, e che fossero ravvisabili il vincolo della subordinazione e gli elementi sussidiari idonei a dimostrarla.

La Corte accoglie il ricorso. Il giudice di merito, pur richiamando correttamente i principi di legittimità in materia, ha svolto un procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta non condivisibile. Il dato di partenza è il principio secondo cui la valutazione delle risultanze processuali, che induce a includere il rapporto nello schema del lavoro subordinato o autonomo, è accertamento di fatto, censurabile solo nei criteri generali ed astratti; solo quando l’assoggettamento alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile si può ricorrere agli elementi sussidiari di funzione indiziaria.

La Corte ribadisce che il vincolo di soggezione personale al potere direttivo è indefettibile e inerisce alle modalità di svolgimento delle prestazioni, non al solo risultato. Quando le mansioni sono estremamente elementari o, all’opposto, di livello particolarmente elevato, i criteri complementari — collaborazione, continuità, osservanza di un orario, retribuzione a cadenze fisse, assenza di struttura imprenditoriale — possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione.

Nel caso del tipografo, l’assoggettamento si presentava in forma attenuata. La Corte censura il procedimento di sussunzione perché non risultano adeguatamente considerati: il lungo periodo temporale del rapporto e la sua continuità; la mancanza di prova di un corrispettivo compatibile con la natura autonoma; l’espletamento dell’attività nei locali della tipografia e con strumenti non di proprietà del lavoratore; il tipo di attività tecnico-professionale, che non richiedeva un assoggettamento stringente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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