Contributo AGCM commisurato al fatturato: legittimo e proporzionato (Cass. civ. Sez. V n. 15963 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo obbligatorio dovuto all’AGCM dalle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro, commisurato al fatturato nella misura dello 0,08 per mille e destinato a coprire integralmente i costi di funzionamento dell’Autorità, costituisce una prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria. Esso non viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, poiché assoggetta imprese che, per dimensione economica, sono le destinatarie prevalenti dell’attività di vigilanza e sanzionatoria. La previsione di una soglia di fatturato e di un tetto massimo di contribuzione risponde a esigenze equitative e alla tutela dell’indipendenza dell’Autorità, risultando coerente con gli artt. 3 e 53 Cost. La normativa interna non costituisce attuazione del diritto UE, con la conseguenza che non può invocarsi il principio di proporzionalità comunitario né la Carta dei diritti fondamentali.
Il Fatto
Una società di capitali riceveva la notifica di una cartella di pagamento per il contributo dovuto all’AGCM per le annualità 2013, 2014 e 2015, per un importo superiore a 16.000 euro. La società impugnava la cartella davanti alla giustizia tributaria, eccependo l’illegittimità costituzionale del nuovo sistema di finanziamento dell’Autorità, il contrasto con il diritto dell’Unione e il difetto di notifica dell’atto prodromico.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, sul rilievo che la cartella era impugnabile solo per vizi propri, che le questioni di costituzionalità avevano trovato soluzione nella Corte Cost. n. 269/2017 e che il prodromico atto conteneva le delibere con i criteri di determinazione degli importi. La società proponeva allora ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza sull’omessa notifica di un avviso prodromico, giudicandola infondata. Il comma 7-quater dell’art. 10 della legge n. 287/1990 non prevede alcun avviso di accertamento, poiché l’importo trova diretta fonte nella legge e la somma è determinata mediante mere operazioni aritmetiche. L’Autorità aveva inoltre inviato formali richieste di pagamento con l’indicazione dell’importo, delle ragioni della pretesa e dell’annualità.
Passando al primo motivo, la Corte lo ritiene fondato, ma non decisivo. L’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare altri atti con cui l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita. Il contribuente ha dunque la facoltà, e non l’onere, di impugnare l’intimazione di pagamento, non essendo tale atto compreso nell’elenco. Tuttavia, poiché la decisione impugnata aveva comunque esaminato le censure della società, l’astratta fondatezza del motivo non conduce alla cassazione.
Il secondo motivo è respinto nel merito. La Corte ricostruisce il sistema di finanziamento dell’AGCM e la sua evoluzione: dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato alla contribuzione obbligatoria introdotta dall’art. 5-bis d.l. n. 1/2012. Tale contributo, per la doverosità della prestazione, il collegamento a una pubblica spesa e il riferimento a un presupposto economicamente rilevante, è riconducibile alle entrate tributarie. Esso prescinde da qualsiasi rapporto sinallagmatico e ha carattere coattivo.
La Corte affronta poi il dedotto contrasto con il diritto dell’Unione. L’art. 5 TUE concerne l’esercizio delle competenze dell’Unione e non è indirizzato agli Stati membri. Le norme invocate regolano i rapporti tra Unione e Stati membri e non l’imposizione fiscale. Il richiamo alla Carta dei diritti fondamentali è inconferente, poiché vengono in evidenza norme nazionali che non costituiscono attuazione di norme sovranazionali.
Quanto alla proporzionalità e alla discriminazione, la Corte richiama la Corte Cost. n. 269/2017. La soglia di fatturato e l’individuazione della categoria dei soggetti obbligati sono coerenti con il contesto normativo e aderenti ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. Le imprese di maggiori dimensioni incidono in modo preponderante sui mercati vigilati e sono le destinatarie prevalenti dell’attività dell’Autorità. La presenza di un tetto massimo evita che alcuni operatori diventino super-finanziatori, compromettendone l’indipendenza. Il ricorso è pertanto respinto e le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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