Corretta l’erronea indicazione del nome della società nell’ordinanza di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 6741 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. la mera svista che, nel frontespizio e nella prima pagina di un’ordinanza della Corte di cassazione, abbia portato a indicare quale parte ricorrente una società diversa da quella effettivamente tale, risultante dal ricorso introduttivo del giudizio di legittimità e dalla sentenza di merito impugnata. La correzione, disposta con la procedura di cui al citato art. 287 cod. proc. civ., non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma si limita a eliminare l’erronea indicazione del nominativo della parte, non dando luogo a pronuncia sulle spese del procedimento di correzione.
Il Fatto
La società, nella qualità di parte ricorrente nel giudizio di legittimità definito con ordinanza della Corte di cassazione, ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale che affliggeva il frontespizio e la prima pagina di quella stessa ordinanza. In tali atti, infatti, il nominativo della società ricorrente era stato erroneamente indicato: nel frontespizio si leggeva “ERG WIND 4 S.R.L.” e, nella descrizione dei fatti di causa, si faceva riferimento alla “società Erg Wind S.r.l.”, mentre la corretta denominazione della parte era “ERG EOLICA BASILICATA S.R.L.”.
La società ha quindi chiesto alla Corte la rettifica dell’ordinanza, evidenziando la discrasia tra il nominativo indicato nel provvedimento e quello risultante dal ricorso introduttivo nonché dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto l’istanza di correzione proposta dalla società. L’esame degli atti del giudizio di legittimità — in particolare il ricorso introduttivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata — ha confermato che parte ricorrente era effettivamente la società “ERG Eolica Basilicata S.r.l.” e non la diversa società erroneamente menzionata nel frontespizio e nella prima pagina della propria ordinanza.
La Corte ha qualificato l’erronea indicazione come una mera svista frutto di errore materiale, emendabile ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. e ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza nei termini di cui al dispositivo, con la sostituzione, nel frontespizio e a pag. 1, della denominazione sociale errata con quella corretta.
Il procedimento si è concluso con l’accoglimento dell’istanza di correzione e la condizione della Cancelleria all’esecuzione degli adempimenti e delle annotazioni conseguenti. Nessuna pronuncia è stata resa in ordine alle spese del procedimento di correzione, in conformità al principio richiamato dalla Corte.
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Nota della Redazione
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