Detrazione riqualificazione energetica spetta anche su immobili locati a terzi (Cass. civ. Sez. V n. 3221 del 08.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, commi 344 e ss., della l. n. 296/2006 per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società, che abbiano sostenuto tali spese su immobili concessi in locazione a terzi. La disposizione, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione, essendo l’agevolazione volta a incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione dell’interesse pubblico al risparmio energetico. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che non adduca argomenti idonei a rimettere in discussione l’indirizzo interpretativo consolidato della Corte.

Il Fatto

La società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito del disconoscimento della detrazione d’imposta IRES operata per un intervento di riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà, concesso in locazione a terzi. L’Agenzia delle entrate riteneva che l’intervento, eseguito su fabbricato oggetto di attività di locazione immobiliare, esulasse dall’agevolazione disciplinata dall’art. 1, commi 344 e ss., della l. n. 296/2006.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che lo scopo della norma agevolativa fosse il risparmio energetico in senso assoluto, indipendentemente dal proprietario o dall’utilizzatore. Avverso tale sentenza, non notificata, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso erariale denunciava violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 345, della l. n. 296/2006 e del relativo decreto attuativo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che il presupposto del beneficio dovesse essere individuato nell’effettiva riduzione dei consumi riferita a beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

La Corte ha ritenuto la tesi dell’Amministrazione finanziaria non conforme all’orientamento consolidato della propria giurisprudenza. Secondo tale indirizzo, richiamato con pluralità di precedenti (Cass. sez. 5, n. 19815 del 2019; Cass. sez. 5, n. 29163 del 2019; Cass. sez. 5, ord. n. 35454 del 2021; Cass. sez. 5, n. 15672 del 2022), l’agevolazione spetta anche alle società che abbiano sostenuto spese per interventi di risparmio energetico su edifici locati a terzi.

Il fondamento della regola risiede nella formulazione letterale della disposizione, che non contempla limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo e prevede quindi una generalizzata operatività della detrazione, in funzione della tutela dell’interesse pubblico al risparmio energetico. La sentenza impugnata si è posta in linea con tale principio.

L’Agenzia, inoltre, non ha prospettato argomenti idonei a indurre a rimeditare il consolidato indirizzo interpretativo. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017 e di Cass. sez. 2, ord. n. 29629 del 2020. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese di legittimità, non avendo la società intimata svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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