Ricorso inammissibile se non censura l’interpretazione degli atti processuali (Cass. civ. Sez. V n. 16057 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, non colga l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a contrastare la ricostruzione dei fatti processuali operata dal giudice di merito. Chi intenda censurare l’interpretazione degli atti processuali deve denunciare la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362 e seguenti cod. civ., di portata generale, e assolvere gli oneri di specificità e autosufficienza imposti dall’art. 366, comma 1, nn. 3) e 6), cod. proc. civ., riproducendo il contenuto essenziale degli atti del giudizio. Una censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice ha disatteso prove legali o ha recepito come piene prove elementi soggetti a valutazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli un estratto di ruolo, chiedendo di accertare la decadenza dell’Agenzia delle Entrate dal diritto alla riscossione di tributi erariali relativi a un determinato anno d’imposta, per decorso del termine di cui all’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.
La Commissione provinciale dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse del contribuente a impugnare l’estratto di ruolo, atto interno all’amministrazione finanziaria. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con diversa motivazione, respingeva l’appello: pur astrattamente ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo secondo il principio delle Sezioni Unite n. 19704/2015, il ricorso originario era tardivo perché proposto oltre il termine di cui all’art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 116 cod. proc. civ., sostenendo che il termine di sessanta giorni dovesse decorrere dalla data di rilascio dell’estratto di ruolo e che la tardività non era stata mai ammessa.
La Corte ritiene il ricorso inammissibile perché non coglie l’effettiva ratio decidendi. La CTR non ha individuato una data precisa come dies a quo, limitandosi a rilevare che il ricorso introduttivo era inammissibile in quanto, per ammissione dello stesso contribuente, presentato oltre i sessanta giorni previsti.
Di fronte a tale motivazione, il ricorrente non doveva sostenere che il termine decorresse dal rilascio dell’estratto di ruolo, ma censurare l’interpretazione degli atti processuali compiuta dal giudice di merito, articolando uno specifico motivo sulla violazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362 e seguenti cod. civ., di portata generale, come affermato da Cass. n. 25826/2022 e Cass. n. 4205/2014. Egli avrebbe dovuto riprodurre il contenuto essenziale degli atti depositati, in ossequio agli oneri di specificità e autosufficienza dell’art. 366 cod. proc. civ..
Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la censura è proponibile solo se si alleghi che il giudice ha disatteso prove legali o ha recepito come piene prove elementi soggetti a valutazione, secondo Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020 e Cass. n. 3657/2020. Tale situazione non ricorre.
Dietro l’apparente denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., il motivo mira a un non consentito riesame del merito, come chiarito da Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022 e Cass. Sez. Un. n. 34476/2019. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese e attestazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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