Appello incidentale tardivo del coobbligato solidale ammissibile se inciso l’interesse (Cass. civ. Sez. III n. 16056 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interesse all’impugnazione, l’appello incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ogni volta che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza. L’interesse a impugnare sorge in quel momento e non prima, poiché solo l’iniziativa altrui rende attuale il pregiudizio. L’ammissibilità sussiste sia nella forma della controimpugnazione verso il ricorrente principale, sia in quella dell’impugnazione adesiva verso il destinatario dell’impugnazione principale, anche quando si fondi sugli stessi motivi. Anche nelle cause scindibili l’interesse deriva dall’impugnazione principale, che, se accolta, modifica le situazioni giuridiche originariamente accettate.
Il Fatto
Un istituto previdenziale, surrogato ai sensi dell’art. 1916 cod. civ. nei diritti della danneggiata, aveva ottenuto dal tribunale la condanna del responsabile del sinistro al rimborso delle somme corrisposte. Il primo giudice aveva invece rigettato la domanda di surrogazione proposta dall’ente nei confronti della compagnia di assicurazioni del responsabile.
Il condannato propose appello principale. L’istituto, a sua volta, propose appello incidentale nei confronti della compagnia. La corte territoriale accolse l’appello principale e dichiarò inammissibile l’appello incidentale, ritenendo che l’interesse a impugnare fosse già sorto al momento della sentenza di primo grado. L’ente ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’art. 334 cod. proc. civ. e il presupposto dell’interesse di cui all’art. 100 cod. proc. civ. La Corte richiama il consolidato insegnamento di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite n. 8486 del 28/03/2024, secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile tutte le volte che l’impugnazione principale incida sull’assetto di interessi accettato dal coobbligato solidale.
Il Collegio osserva che, avendo l’istituto ottenuto in primo grado la condanna del responsabile, in assenza di impugnazione di quest’ultimo l’ente avrebbe accettato l’assetto realizzato dal primo giudice, rinunciando a impugnare il rigetto della domanda verso la compagnia. Solo l’appello principale del condannato, prospettando il rischio di un rigetto della domanda dell’ente, ha reso concreto e attuale l’interesse a sollecitare la pronuncia anche sul capo relativo alla compagnia.
La Corte evidenzia inoltre che le conclusioni dell’appello principale investivano in via subordinata l’accertamento della solidarietà già invocata dall’istituto, coinvolgendo così il rapporto comune determinativo della solidarietà. Ne deriva la configurazione dell’impugnazione principale come litisconsortile necessaria ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., con la conseguente legittimazione dell’ente a impugnare tardivamente anche il capo relativo alla compagnia.
Su tali premesse la censura è fondata. La sentenza impugnata è cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello, in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il principio accolto conferma che l’interesse del coobbligato solidale non si cristallizza con la sentenza di primo grado, ma si riattiva quando l’iniziativa altrui rimette in discussione l’equilibrio raggiunto.
Nota della Redazione
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