Recesso dell’investitore fuori sede escluso se l’operazione è pianificata (Cass. civ. Sez. I n. 16097 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6, d. lgs. n. 58 del 1998 non trova applicazione qualora l’investimento sia inserito in una più complessa operazione economica, tale che possa presumersi una pianificazione complessiva dell’intera operazione, sì da escludere l’effetto di sorpresa che il legislatore ha inteso neutralizzare mediante la previsione dello ius poenitendi. L’estensione del diritto di recesso a ogni vendita fuori sede di strumenti finanziari, affermata dalle Sezioni Unite n. 13905 del 2013, non opera automaticamente, ma solo a condizione che ricorra in concreto l’esigenza di tutela dell’investitore. Il giudice di merito deve pertanto accertare se tale esigenza sussista, non potendo desumerla in modo automatico dal solo dato della stipula fuori sede.
Il Fatto
Una banca proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado in favore di una società, per la somma di euro 41.574,30 oltre accessori. La condanna trovava fondamento nella dichiarata nullità, ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, T.U.F., del contratto quadro di investimento e del successivo contratto di swap, per omessa previsione del diritto di recesso in favore dell’investitore in contratti stipulati fuori sede.
La società resisteva con controricorso. La questione approdava in legittimità perché la banca contestava l’applicazione automatica del diritto di recesso a un’operazione negoziata e articolata, priva, a suo dire, della ratio di tutela posta a base della nullità.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità. La censura contiene una critica adeguata della sentenza impugnata, articolata su due ordini di ragioni ben individuabili, e non è quindi carente del requisito richiesto.
Nel merito, il motivo principale è fondato. La Corte dà continuità all’indirizzo affermato dalla stessa Sezione con la sentenza n. 2675 del 29 gennaio 2024, secondo cui le Sezioni Unite n. 13905 del 2013, pur affermando che il diritto di recesso deve essere rappresentato all’investitore in ogni ipotesi di investimento effettuato fuori sede, hanno precisato che l’estensione dell’operatività di tale diritto non ha luogo automaticamente e in ogni caso, ma solo a condizione che ricorra l’esigenza di tutela prevista dalla norma.
Tale esigenza può in concreto dirsi non sussistente ove l’investimento rientri in una più complessa operazione economica, che consenta di ritenere escluso quell’effetto sorpresa costituente la ragion d’essere del diritto di recesso. La sentenza impugnata ha invece fornito un’interpretazione troppo lata dell’applicabilità del diritto di recesso, omettendo di accertare nel merito la sussistenza concreta dell’esigenza di tutela.
Il motivo subordinato, relativo all’art. 56-quater del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, resta assorbito. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, perché riesamini il merito alla luce del principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.